COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 27 / P – Stagione Sportiva 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico del Presidente pro tempore della Società G.S.D. Rosignano Sei Rose, Signor Enzo Sardi al quale viene contestata l’art.1 bis del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Viene, di conseguenza, deferita la Società A.S.D. Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. L’inadempimento a quanto previsto dagli articoli 29/3 e 94 ter/2 delle N.O.I.F., costituente violazione degli obblighi di cui all’art. 1 del C.G.S., posto in essere da parte della Società G.S.D. Rosignano e segnalato dal Calciatore Luca Marcucetti, ha determinato la Procura Federale a disporre il deferimento indicato in epigrafe.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 27 / P – Stagione Sportiva 2015/2016 – Deferimento della Procura Federale a carico del Presidente pro tempore della Società G.S.D. Rosignano Sei Rose, Signor Enzo Sardi al quale viene contestata l’art.1 bis del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.. Viene, di conseguenza, deferita la Società A.S.D. Rosignano Sei Rose a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. L’inadempimento a quanto previsto dagli articoli 29/3 e 94 ter/2 delle N.O.I.F., costituente violazione degli obblighi di cui all’art. 1 del C.G.S., posto in essere da parte della Società G.S.D. Rosignano e segnalato dal Calciatore Luca Marcucetti, ha determinato la Procura Federale a disporre il deferimento indicato in epigrafe. L’Ufficio Inquirente ha infatti accertato a tal fine il mancato deposito del modello dell’accordo economico stipulato con il calciatore Marcucetti nonché l’omessa corresponsione allo stesso dell’importo ivi previsto da parte della Società G.S.D. Rosignano Sei Rose, all’epoca (18.12.2012) militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D. L’art. 29 delle N.O.I.F. stabilisce infatti, con riferimento a “non professionisti”, che qualsiasi somma relativa a indennità, rimborsi o voci premiali, possono essere corrisposte esclusivamente nei confronti di calciatori tesserati per i Campionati Nazionali della L.N.D.. Tale norma trova il proprio corollario nel successivo art. 94 ter, c. 2, il quale, con riferimento alla fattispecie, dispone “……gli accordi relativi al Campionato di Serie D del Dipartimento Interregionale ………..devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici”. La Procura accertato che la Società Rosignano Sei Rose non ha adempiuto al dettame e non ha corrisposto l’importo pattuito, dispone il presente deferimento che, previa convocazione delle parti, viene posto in discussione nella data odierna. Il Collegio, nel dare atto della presenza del rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, rileva che nessuno dei deferiti è presente nonostante che le notifiche di tutti gli atti del procedimento e del deferimento siano state poste in essere con le modalità previste dalla normativa in vigore. L’esito di dette formalità è riportato sul verbale della presente riunione. Il Sostituto Procuratore, dopo aver rilevato che la violazione contestata è stata accertata per tabulas, chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Signor Enzo Sardi, sia per la mancata vigilanza sull’osservanza dei termini di deposito che per l’omesso versamento del corrispettivo pattuito, l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società G.S.D. Rosignano Sei Rose, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). In assenza di attività a difesa, il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, decide, Il Tribunale: - rilevato che il deferimento, come espressamente indicato all’inizio della pagina 3 dell’atto di incolpazione, trae origine dal fatto che “…. il Signor Sardi Enzo, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della Soc. GSD Rosignano Sei Rose militante nel Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, Giovanni Luca ometteva di depositare presso la LND l’accordo economico, in data 18.12.2012 e relativo alla stagione sportiva 2012/2013, con il Calciatore Marcuccetti Giovanni Luca o, quanto meno, ometteva di vigilare affinché il detto incombente venisse regolarmente effettuato e, successivamente, non corrispondeva quanto pattuito al predetto sig. Marcuccetti Giovanni Luca”; - letto il disposto dell’art. 32 ter, comma 6, il quale testualmente recita: “6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.”; - considerato che, come accertato dall’Ufficio inquirente, la violazione è avvenuta tra appartenenti – all’epoca del fatto – al Campionato nazionale Dilettanti Serie D, dichiara la propria incompetenza a decidere e restituisce pertanto gli atti alla Procura Federale affinché possa radicare la questione innanzi il Giudice competente.
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