COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sporting Viareggio avverso le due distinte ammende di € 80,00 e di € 250,00 (C.U. n. 51 del 18/05/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della Società Sporting Viareggio avverso le due distinte ammende di € 80,00 e di € 250,00 (C.U. n. 51 del 18/05/2016) Il G.S.T. motivava così la sanzioni irrogate con riferimento ai fatti accaduti nel corso del torneo “Daniele Rovetti” che così venivano motivate dal G.S.T.: ammenda € 80,00 “Per avere al termine della gara, tesserati non identificati offeso e minacciato il D.G.” ammenda € 250,00 “Gara: Sporting Viareggio – Corsanico del 17/05/2016 – Non disputata. L’arbitro della gara in epigrafe riferisce nel proprio rapporto che entrambe le Società non si sono presentate. Il Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 19 del Regolamento del Torneo infligge ad ambedue le società Sporting Viareggio e Corsanico la punizione sportiva della perdita della Gara con il punteggio di 3-0; inoltre esclude ambedue le Società dal proseguire nella manifestazione e applica a loro carico la sanzione pecuniaria di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).” Occorre preliminarmente rilevare che le due sanzioni, pubblicate nel medesimo Comunicato Ufficiale, sebbene siano state cristallizzate in un'unica impugnazione, attengono a due gare diverse: la prima disputata in data 10 maggio 2016 contro la società Versilia e la seconda che avrebbe invece dovuto disputarsi il successivo 17 maggio contro la società Corsanico. Avverso tali decisioni la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, con riferimento alla prima ammenda di € 80,00, la mancata identificazione dei soggetti che avrebbero insultato l'arbitro e quanto alla seconda di € 250,00, il fatto di aver saputo solo in ritardo che la gara era stata anticipata di un ora e mezzo rispetto al calendario concordato. Concludeva, pertanto, per l'annullamento di entrambi i provvedimenti disciplinari. All’udienza del 17 giugno 2016 il delegato della società, Sig. Baratti Spartaco illustrava il ricorso, in modo esauriente e garbato, facendo rilevare l'irritualità e la mancata tempestività della comunicazione della variazione di orario di disputa della competizione oltre l'impossibilità di contattare gli organizzatori del torneo. Rilevava l'impossibilità di poter mutare i programmi di tutti i ragazzi e della dirigenza in un termine così breve e che una volta contattata segreteria dell'organizzazione la stessa avrebbe riferito di non poter variare l'orario della gara. Ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il reclamo della società merita parziale accoglimento. Per quanto attiene alla prima ammenda le Carte Federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle. Il D.G. specifica infatti che “Al termine della gara gran parte dei giocatori dello Sporting Viareggio” lo insultavano e minacciavano con ciò attribuendo alla società, pur nella mancata identificazione dei singoli giocatori autori delle condotte illecite, una innegabile ed inevitabile responsabilità oggettiva. Infatti l'art. 4 C.G.S. titolato “responsabilità delle società” stabilisce al secondo comma “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5.” I gesti dedotti, ulteriormente confermati dal D.G. nel supplemento di gara, assumono dunque un contenuto che risulta obiettivamente irriguardoso ed intimidatorio e appaiono giustificare pienamente la sanzione irrogata. Con riferimento all’ammenda di € 250,00 la censura (di supposta tardività nella comunicazione della variazione dell'orario di disputa della gara) non appare dimostrata. Nel fascicolo sono presenti due documenti: il primo è un documento, con la comunicazione di variazione datato 13 maggio 2016, risalente a circa quattro giorni prima della disputa della gara ed il secondo è una trasmissione via fax con un inoltro in pari data alla delegazione provinciale di Lucca di una mail di identico contenuto. Quindi la reclamante sembra aver avuto notizia del mutamento di orario ben prima di quanto affermato nel reclamo (cioè una comunicazione informale avvenuta nella serata del 15 maggio). A conferma di ciò quanto deciso proprio nel C.U. n. 51 del 18 maggio 2016 (cioè lo stesso nel quale erano stabilite le sanzioni oggi impugnate) nel quale il G.S.T. stabiliva la ripetizione della gara pieve San Paolo – Versilia verosimilmente con riferimento ad una conciliante dichiarazione della dirigenza organizzatrice dell'evento che riconosceva il disguido. In tal senso appare sintomatica l'assenza di qualsiasi presa di posizione da parte del comitato dello Sporting Bozzano, titolare del torneo, di un qualsiasi documento attestante il problema che ben avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente prodotto anche nel secondo grado di giudizio. Occorre comunque evidenziare che l'entità della sanzione pecuniaria è stata parametrata dal Giudice di prime cure con riferimento al massimo di quanto stabilito nel regolamento del torneo. E' evidente che un criterio di progressività, pur in presenza di una condotta censurabile, anche alla luce di un corretto contegno procedimentale tenuto dalla stessa società, consente la rideterminazione della sanzione irrogata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Sporting Viareggio limitatamente alla irrogata ammenda ad € 250,00 e la riduce ad € 100,00. Conferma nel resto e dispone l'eventuale restituzione della tassa relativa al reclamo parzialmente accolto e l'incameramento della tassa relativa al reclamo respinto.
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