COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Argentario Metrostars vs Isola D’Elba Soul Sport (6-2) del 27/05/16. Finale Play Off Serie D. In C.U. n.72 del 01/06/2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 77 del 23/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Argentario Metrostars vs Isola D’Elba Soul Sport (6-2) del 27/05/16. Finale Play Off Serie D. In C.U. n.72 del 01/06/2016. Reclama la società Isola D’Elba Soul Sport avverso la squalifica fino al 01/01/2017 inflitta al calciatore Vitelli Andrea il quale “A fine gara offendeva e minacciava gli arbitri e quindi iniziava a rincorrerne uno per il campo con fare minaccioso. Veniva fermato dagli avversari”. La società stigmatizza il comportamento del proprio tesserato sostenendo che lo stesso rincorreva l’arbitro per chiarire alcuni fatti avvenuti durante la gara. Evidenzia il fatto che il calciatore non ha partecipato alla gara in quanto relegato in panchina. Ritiene che la sanzione sia troppo afflittiva e ne chiede la riduzione. Nulla dice in ordine alle offese e alle minacce verso gli arbitri. In via istruttoria chiede di essere presente all’udienza dibattimentale. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, nega che il calciatore volesse chiedere spiegazioni in quanto, in prima battuta, ha iniziato ad offendere e minacciare. Conferma che il suo collega è stato costretto a scappare perché inseguito dal Vitelli e che sono stati i calciatori avversari a fermarlo. All’udienza del 17/06/2016, ancorché ritualmente convocata, nessun rappresentante della società si è presentato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il comportamento del calciatore Vitelli Andrea è assolutamente da censurare e la sanzione da infliggere deve essere correlata a quanto dallo stesso posto in essere. Nessuna giustificazione può essere addotta a suo discarico ed anzi, il non avere partecipato attivamente alla gara, deve essere ritenuta un’aggravante e certamente non un’attenuante in quanto nessuna fatica fisica può essere portata come, se pur minima, scusante. L’azione del Vitelli appare assolutamente fuori luogo e potenzialmente idonea a creare atti di violenza che non si sono verificati solo per l’intervento dei calciatori avversari. Non si rinviene in atti alcun comportamento fattivo della società oggi reclamante la quale, nonostante la convocazione, come da sua richiesta, non si è presentata all’udienza. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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