F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 302 del 27 giugno 2016 Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO RANNO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 302 del 27 giugno 2016
Procedimento disciplinare a carico di SEBASTIANO RANNO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. SEBASTIANO RANNO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione agli artt. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato agli obblighi del versamento della quota annuale s. s. 2014/15 e per avere svolto attività di allenatore della squadra ASD Assoporto C5 pur non essendo, all’epoca delle gare citate in atti, regolarmente tesserato per la società stessa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati P.Q.M. dichiara il sig. SEBASTIANO RANNO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre