F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), Società ASD FC5 CORIGLIANO Futsal – (nota n. 12481/639 pf15-16 SS/us del 6.5.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), Società ASD FC5 CORIGLIANO Futsal - (nota n. 12481/639 pf15-16 SS/us del 6.5.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale Aggiunto, visti gli atti del procedimento disciplinare n.639 pf 15-16 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 19.01.2016) avente a oggetto: "Comportamento dell'allenatore Sig. Tuoto Leo che tesserato per la ASD Odissea 2000 il 03.11.2014 abbandonava la squadra senza formalizzare le dimissioni e forniva la propria attività tecnica per la squadra del Corigliano Calcio A 5 nel corso della medesima stagione sportiva 2014/2015 (Prot. 4997 del 19.11.15)"; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini i quali non hanno presentato memorie difensive né hanno richiesto la loro audizione; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati acquisiti numerosi documenti e ritenuto che dai menzionati atti e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che il Sig. Tuoto Leo, allenatore di calcio a cinque I livello, nella stagione sportiva 2014/2015, tecnico responsabile della prima squadra ASD Libertas Eraclea partecipante al campionato nazionale A2 di Calcio a Cinque, dopo essersi dimesso in data 03.11.2014, ha svolto attività tecnica per altra Società, la USD Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, partecipante al campionato nazionale A1 Calcio a Cinque; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti svolti in violazione della normativa Federale, posti in essere dai soggetti deferiti; considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal Sig. Tuoto Leo [violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva,) dell'art 38 comma 1 del Regolamento del settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali), dell'art. 41 comma 1 del regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società neppure con mansioni diverse) e dell'art. 38 comma 4 della NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici…non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società)], dopo la Comunicazione di Conclusione delle indagini dello stesso tesserato ha provveduto ad attivarsi per addivenire con la Procura Federale all'accordo, in attesa di perfezionamento, ex art. 32 sexies del codice di Giustizia Sportiva per l'applicazione su richiesta e senza incolpazione; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità del Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, per le violazioni ascritte in deferimento, nonché la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva a carico della Società ASD FC5 Corigliano Futsal in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale; ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società neppure con mansioni diverse…) e all’art. 38 comma 4 della NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici…non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società) per aver consentito al tecnico Tuoto Leo, regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 per altra Società di svolgere attività tecnica per la Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal partecipante al campionato nazionale A1 Calcio a Cinque; la Società ASD FC5 Corigliano Futsal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante Santella Giuseppe. Le memorie difensive I deferiti non hanno depositato memorie. Il dibattimento Il Procuratore Federale ha chiesto l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Sig. Giuseppe Santella e dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) per ASD FC5 Corigliano Futsal. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione La condotta posta in essere dall'allenatore Sig. Leo Tuoto è stata pacificamente acclarata per tabulas in quanto il Tecnico, già tesserato per la ASD Odissea 2000 in data 03.11.2014, abbandonò detta squadra senza formalizzare le dimissioni, per conferire la propria attività professionale in favore della squadra del FC5 Corigliano Futsal nel corso della medesima stagione sportiva 2014/2015 (Prot. 4997 del 19.11.15). La violazione è quindi palmare. Oltre tutto il diretto interessato non ha negato l'addebito, né ha spiegato difese a discolpa. Da tale comportamento contrario alla vigente normativa, discende la responsabilità del Sig. Santella Giuseppe, presidente e legale rappresentante della Società USD. Fabrizio Calcio A 5 2007, ora denominata ASD FC5 Corigliano Futsal, per le violazioni ascritte in deferimento ex art.li 1 bis comma 1 CGS; 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; 38 comma 4 delle NOIF per aver consentito al Tecnico Sig. Leo Tuoto di svolgere le predette azioni; nonché la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS a carico della Società ASD FC5 Corigliano Futsal in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante. P Q M il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare infligge la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Giuseppe Santella; l'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) alla ASD FC5 Corigliano Futsal.
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