F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ZAURI (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TULLIO TINTI (Agente di calciatori con licenza FIGC), GIORGIO ZAMUNER (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa) – (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016). Il deferimento

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/TFN del 30 Giugno 2016 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ZAURI (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa), TULLIO TINTI (Agente di calciatori con licenza FIGC), GIORGIO ZAMUNER (Agente di calciatori), Società SS LAZIO Spa) - (nota n. 12886/2039 pf10-11 GT/cf del 12.5.2016 e 13587/2039 pf10-11 GT/cf del 23.5.2016). Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Luciano Zauri, calciatore tesserato per la SS Lazio al tempo dei fatti in contestazione, per la violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) e dell’art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva ora vigente; nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver utilizzato la Società offshore Everglades Media LLC, con sede in 2120 Carey Avenue, Cheyenne – Wyoming (USA), messa a disposizione dal Sig. Giovanni Guastalla ed utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese. Ha poi deferito Tullio Tinti, agente di calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C., per la violazione reiterata dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi “rapporti commerciali” tra le diverse Società di calcio e le “Società cartiere” utilizzate dal Guastalla, in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all’estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano, dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell’interesse delle Società calcistiche ovvero il pagamento in nero di compensi integrativi destinati ad alcuni calciatori di cui lo stesso risultava Agente (direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell’operazione; e, dall’altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità personale di Zauri Luciano. Inoltre ha deferito Giorgio Zamuner, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo CGS), nonché dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti, assumendo “strumentalmente” la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere ad hoc incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le Società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013. Infine ha deferito la SS Lazio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto. Le memorie difensive I difensori dei deferiti Zauri, Zamuner e Tinti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse rivolte ai rispettivi assistiti e ne chiedono il proscioglimento. Il difensore del Tinti ha avanzato anche istanza di rinvio per legittimo impedimento del deferito. Il dibattimento Alla riunione del 23 giugno 2016 Il T.F.N. ritenuto legittimo l’impedimento a comparire del Tinti, ne ha stralciato la posizione rinviando a data da destinarsi il relativo procedimento. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venissero irrogate le seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di inibizione a Zamuner Giorgio, anni 2 (due) di squalifica a Luciano Zauri, e € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda alla Società SS Lazio Spa. I difensori dei deferiti Zauri e Zamuner si sono riportati alle memorie difensive insistendo nelle eccezioni di rito e di merito ivi illustrate. Il difensore della SS Lazio ha aderito alle eccezioni preliminari sollevate dalle difese degli altri deferiti e ha contestato l’applicabilità dell’istituto della responsabilità oggettiva. Tutti hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione Vanno esaminate in primo luogo le questioni preliminari sollevate dalle difese. L’eccezione di prescrizione è fondata solo in parte. Per quanto riguarda Zauri e la violazione dell’art. 8 CGS, la complessa condotta disciplinarmente rilevante consiste non solo nei due versamenti in entrata (24/4 e 2/7/2007) e nella precedente apertura del conto criptato finalizzato ad accogliere detti versamenti, ma anche nei successivi versamenti in uscita (24/4 e 2/10/2008) e nella tenuta del conto e si conclude con la chiusura di esso e la riscossione in contanti del saldo avvenuta in data 18/1/2010. Questi sono i comportamenti diretti a eludere la normativa Federale in materia gestionale e economica tenuti in esecuzione del medesimo disegno disciplinarmente rilevante. Tali comportamenti si sono protratti nel tempo per effetto di una condotta persistente e volontaria dello Zauri e, almeno per taluni di tali comportamenti l'evento lesivo e la sua consumazione sono perdurati fino alla chiusura del conto e alla riscossione in contanti del saldo. Inoltre i singoli fatti più gravi (versamento in entrata più rilevante e riscossione del saldo) risalgono al 2/7/2007 e al 18/1/2010. Pertanto ai fini della successione delle norme nel tempo si applica certamente il contestato art. 8 CGS entrato in vigore il 30/6/2007. Alla luce di tale argomentazione ai sensi dell’art 25 lett B il termine prescrizionale per la violazione dell’art. 8 CGS è di sei stagioni successive a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’illecito amministrativo (18/1/2010, data di chiusura del conto criptato e riscossione in contanti del cospicuo saldo). Il termine scadrebbe quindi solo nella stagione 2015-2016. Per di più l’apertura dell’inchiesta formalizzata dalla Procura ha interrotto i termini di prescrizione che ai sensi dell’art. 25 comma 2 sono ricominciati a decorrere dal 23/6/2011. Sei stagioni successive al 2010-2011 portano alla stagione 2016-2017. Per quanto riguarda la violazione dell’art 1 comma 1 del CGS trasfuso nel corrispondente art 1 bis comma 1 del testo attualmente vigente, l’art 25 comma 1 lett D prevede il termine prescrizionale della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a commettere la violazione disciplinare. Per Zauri l’ultimo atto risale al 18/1/2010 mentre per Zamuner al 19/8/2010. In entrambi i casi la prescrizione è stata interrotta dall’apertura dell’inchiesta il 23/6/2011 ma il termine delle quattro stagioni è scaduto al termine della stagione 2014-2015. Questa violazione si è pertanto prescritta. L’eccezione di giudicato è ictu oculi infondata. Lo Zauri non è stato nemmeno parte del precedente procedimento e non si comprende come potrebbe essere già stato giudicato! Anche i fatti qui contestati allo Zamuner sono diversi da quelli oggetto del procedimento 360/pf/09-10 pur essendo analoghi a quelli precedentemente giudicati. Peraltro chi eccepisce l’esistenza di un precedente giudicato ha l’onere di provare la sua eccezione, onere che non è stato in alcun modo adempiuto. Infine contrariamente a quanto affermato dalla difesa dello Zamuner il termine per le indagini è stato regolarmente prorogato fino al 29/12/2014 e nessun atto è stato compiuto successivamente. Passando all’esame del merito, il presente procedimento trae origine da uno stralcio della posizione di Zauri Luciano dal procedimento n. 360/pf/09-10. In tale procedimento gli atti acquisiti presso l’Autorità Giudiziaria di Milano hanno permesso di accertare l’esistenza di un articolato sistema posto in essere da Giovanni Guastalla, intermediario di nazionalità svizzera, mediante la costituzione di una serie di Società austriache, inglesi, olandesi, ungheresi o di altri paesi Europei (“scatole vuote” o “cartiere” come evidenziato dagli investigatori), al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, utilizzate per effettuare trasferimenti di denaro all’estero, in favore di numerose Società e/o persone fisiche italiane. L’organizzazione del Guastalla contattava i clienti italiani attraverso procacciatori retribuiti con percentuali sulla somma movimentata e si avvaleva della complicità di un dirigente della banca UBS di Ginevra. Il denaro, dopo un’ulteriore schermatura attraverso Società off-shore con sede a Panama e nelle Isole Vergini, rientrava poi in Italia in contanti, tramite le cosiddette Società di “spallonaggio”. Dalle dichiarazioni rese dal Guastalla nell’ambito del procedimento penale, emerge, per quanto riguarda i fatti oggetto del presente procedimento l’esistenza di un conto corrente estero cifrato, recante il n. 247-616777, di cui risulta essere beneficiario Luciano Zauri, acceso grazie al Guastalla in data 13/03/2007 presso la UBS di Lugano allo scopo di farvi confluire compensi non ufficiali per le prestazioni sportive rese dal calciatore in favore delle Società sportive in cui lo stesso aveva militato nelle stagioni sportive 2006-2007 e 2007-2008. Il Guastalla ha fornito agli inquirenti documentazione bancaria contenente i dati relativi al conto corrente cifrato sopra indicato, nonché il dettaglio dei pagamenti disposti dallo stesso calciatore in favore dell'agente Tullio Tinti rispettivamente in data 24/04/2008 e 2/10/2008. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha emesso, in data 1 ottobre 2014, avviso di conclusione delle indagini nei confronti dello Zauri in ordine al reato di cui all’art. 4 del D. Lvo 74/2000, per l’ipotesi di dichiarazione infedele per l’anno d’imposta 2007. Le dichiarazioni rese dal Guastalla appaiono convincenti, coerenti, univoche e confortate da numerosi riscontri oggettivi e soggettivi. Esse sono state già ritenute assolutamente credibili, tanto che nel procedimento originario n. 360 pf 09-10 gli Organi di Giustizia sportiva con decisione divenuta irrevocabile, hanno accertato la responsabilità di tutti gli altri soggetti coinvolti in tali fatti rilevanti disciplinarmente. Inequivocabili riscontri oggettivi a tali dichiarazioni sono l’effettiva esistenza del conto e delle operazioni descritte dal Guastalla, la sua riferibilità allo Zauri, il fatto, accertato nell’indagine penale, che il conto è stato aperto per conto dello Zauri dalla Società Ego System S.A, fiduciaria del Guastalla. Va sottolineato il fatto che su tale conto figurano due versamenti effettuati in data 16/4/2007 (€ 499.906,89) e 2/7/2007 (€ 749.750,53) in significativa coincidenza con la firma di un nuovo contratto quinquennale sottoscritto il 9/7/2007 che senza alcuna spiegazione logica prevedeva per i primi tre anni una forte riduzione del compenso precedentemente percepito che poi tornava ad alzarsi di quasi tre volte per le ultime due stagioni. Anche questa circostanza porta a ritenere che i due suddetti versamenti siano proprio il corrispettivo fittiziamente ridotto versato in nero sul conto cifrato. Tanto che da detto conto partono anche due versamenti (del 24/4/2008 e 2/10/2008) verso Società facenti capo al Tinti che secondo il Guastalla fu regista di tutta l’operazione. Il conto verrà poi chiuso in data 18/1/2010 col prelievo in contanti di 815.495,00 saldo residuo dei due versamenti del 16/4 e 2/7/2007. E’ pertanto evidente che, a prescindere dall’errato riferimento alla squadra dell’Udinese, frutto solo di confusione, le dichiarazioni del Guastalla si riferiscono proprio allo Zauri. Non è condivisibile nemmeno la tesi difensiva secondo la quale i versamenti del 24/4 e 2/7/2007 non potrebbero in alcun caso riferirsi al contratto del 9/7/2007 in quanto successivo all’erogazione di tali somme. E’ evidente infatti che lo Zauri avrebbe potuto accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva simulatamente un corrispettivo inferiore a quello effettivamente concordato solo se avesse preventivamente incassato la parte in nero non contrattualmente garantita. La responsabilità dello Zauri per i fatti a lui ascritti è quindi accertata anche se non è chiara la ragione per la quale la Procura non ha ritenuto, allo stato, di procedere contro chi ha erogato i compensi in nero al calciatore. La violazione dell’art. 1 comma 1 è però prescritta e pertanto il deferito va sanzionato solo per la violazione dell’art. 8 commi 1 e 2 CGS. Da ciò consegue la responsabilità oggettiva ex. art. 4 comma 2 CGS della soc SS Lazio Spa. Per entrambi sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. Per quanto riguarda lo Zamuner, i fatti a lui ascritti come riassunti nel deferimento non appaiono realizzare la fattispecie prevista dall’art. 8 commi 1 e 2 CGS. L’aver assunto “strumentalmente” la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, configura certamente la violazione dell’art 1 comma 1 ora trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS anche in relazione al regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, ma, come già detto tale violazione è prescritta. P.Q.M Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento dichiara l’intervenuta prescrizione della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1bis, comma 1, del nuovo CGS), addebitata a Zauri Luciano al quale infligge, per la sola violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, la sanzione di anni 2 (due) di squalifica. Infligge alla Società SS Lazio l’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00). Dichiara non doversi procedere nei confronti di Zamuner Giorgio essendo estinta per intervenuta prescrizione la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 bis, comma 1, del nuovo CGS) così qualificati i fatti a lui addebitati.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it