FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 445/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROBERTO GLIONNA -ANTONIO MONTANO – FRANCO CARMELO SCARCELLA – società F.C. POMARICO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 445/A del 22/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROBERTO GLIONNA -ANTONIO MONTANO - FRANCO CARMELO SCARCELLA - società F.C. POMARICO
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pf 15/16 adottato nei confronti del Sigg.ri ROBERTO GLIONNA, ANTONIO MONTANO, FRANCO CARMELO SCARCELLA, e della società F.C. POMARICO, avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO GLIONNA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 23 comma 1 delle NOIF, per aver svolto nel corso delle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, l'attività di tecnico della prima squadra della società U.S. POMARICO partecipante al campionato Eccellenza Lucana senza essere regolarmente abilitato ed iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico; ANTONIO MONTANO, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito quale tecnico della società U.S. POMARICO nella stagione sportiva 2015/2016, di svolgere l'attività di allenatore di fatto della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza Lucana al Sig. GLIONNA Roberto non abilitato in quanto non iscritto ad alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico; FRANCO CARMELO SCARCELLA, presidente e legale rappresentante della società U.S. POMARICO in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 23 comma 1 delle NOIF, per aver consentito al Sig. GLIONNA Roberto, non abilitato e non iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza Lucana stagione sportiva 2015/2016; F.C. POMARICO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte ai propri tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GLIONNA, dal Sig. Antonio MONTANO e dal Sig. Franco Carmelo SCARCELLA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società FC POMARICO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GLIONNA, 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Antonio MONTANO, 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Carmelo SCARCELLA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C. POMARICO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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