FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 448/A del 28/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: . IVAN JURIC – società F.C. CROTONE S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 448/A del 28/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: . IVAN JURIC - società F.C. CROTONE S.r.l. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1132 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. IVAN JURIC, e della società F.C. CROTONE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: IVAN JURIC, tecnico tesserato per la società F.C. CROTONE S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver reso, attraverso l’intervista rilasciata alla TV locale di Modena TRC e riportata dai maggiori organi di informazione, dichiarazioni contrarie all’osservanza delle norme federali così violando i principi di lealtà, correttezza e probità che debbono rispettarsi in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva; F.C. CROTONE, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio tecnico Sig. Ivan Juric;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan JURIC e dal Sig. Giovanni Vrenna nell’interesse della società F.C. CROTONE S.r.l. in qualità di legale rappresentante;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda per il Sig. Ivan JURIC e di € 5.000,00 di ammenda per la società F.C .CROTONE S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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