FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 449/A del 28/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREA DE FAZI – SILVIA TINI – società JUVENIA SSD ARL

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 449/A del 28/06/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANDREA DE FAZI - SILVIA TINI - società JUVENIA SSD ARL - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 826 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANDREA DE FAZI, della Sig.ra SILVIA TINI, e della società JUVENIA SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta: ANDREA DE FAZI, allenatore calcio a cinque, nella stagione sportiva 2015/2016 tesserato quale tecnico della prima squadra per la società A.S. CISCO ROMA S.R.L. divisione nazionale calcio a cinque, ha svolto nella gara del 15.01.2016, (ARCA POLISPORTIVA - JUVENIA SSD) campionato di calcio a cinque serie D maschile girone E, l'attività di tecnico responsabile delle prima squadra della società JUVENIA SSD ARL, così violando l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, l'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e l'art. 38 comma 4 delle NOIF; SILVIA TINI, presidente e legale rappresentante della società JUVENIA SSD ARL ha violato l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38 comma 4 delle NOIF per aver consentito al tecnico DE FAZI Andrea, regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per altra società di svolgere l'attività di tecnico allenatore della prima squadra JUVENIA SSD ARL nella gara di campionato di calcio a cinque serie D del 15.01.2016 (ARCA POLISPORTIVA- JUVENIA SSD ARL); JUVENIA SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente e legale rappresentante ;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea DE FAZI, dalla Sig.ra SILVIA TINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società JUVENIA SSD ARL;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Andrea DE FAZI, 40 giorni di squalifica per la Sig.ra Silvia TINI e € 200 (duecento/00) di ammenda per la società JUVENIA SSD ARL; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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