LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. Con ricorso notificato il 16/3/2016 Domenico SURIANO esponeva di aver concluso, per la stagione Sportiva 2015/2016, un accordo economico con S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l, per I'importo di € 21.394,40. Precisava che, interrottosi il rapporto alla data del 16/12/2015, per intervenuto svincolo,l’esponente aveva maturato, detratto l’acconto versatogli dalla società di € 3.600,00, un credito di complessivi € 3.922,54, del quale chiedeva il riconoscimento. La società CHIETI ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando, da un lato, che il rapporto con il tesserato era cessato il 1/12/2015 come risultava dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul quotidiano "Il Centro" ed, osservando, in secondo luogo, che il corrispettivo esigibile dal Suriano doveva essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali. Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo. Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che entrambe le contestazioni svolte dalla società resistente sono destituite di fondamento e devono, per l’effetto, essere disattese. La data di svincolo, quale situazione desumibile da obiettivo riscontro documentale offre piena prova del momento di cessazione del rapporto, rilevandosi, in ogni caso, che i successivi obblighi di deposito e comunicazione dello svincolo stesso conferisce certezza ad entrambe le parti del venir meno del vincolo convenzionale. Lo stesso non é a dirsi per una dichiarazione unilaterale - quale quella invocata dalla resistente, effettuata dal calciatore, estrapolata strumentalmente dall'ambito in cui fu effettuata e priva del significato attibuitole dalla società CHIETI. In altri termini il senso reso evidente dal tenore letterale dell'espressione usata "vado via senza rancore" deve essere inteso semplicemente come espressione di accettazione della conclusione del rapporto da parte del giocatore, in difetto di ogni motivo di contestazione. La tesi sostenuta, poi, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, e smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l’azienda per stipendi non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore" (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015). P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che Domenico SURIANO é creditore dell'importo di € 3.922,54 nei confronti della S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.1..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it .Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I,F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it