LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MARTINELLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MARTINELLI/A.C.RIMINI 1912 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/09/2015 il sig. Riccardo MARTINELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.21.333,99 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.13.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.333,99.La Società in data 6/04/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo nelle rime delle stesse che l’accordo economico del ricorrente non risulta essere stato depositato nei termini previsti dalle N.O.I.F. ne dalla Società quantomeno dal calciatore. In data 9/05/2016 replicava il legale del calciatore asserendo la totale falsità di quanto dichiarato dalla Società sul mancato o tradivo deposito dell'accordo economico presso gli Uffici della L.N.D. Allegava alle proprie repliche,copia dell'accordo economico in questione trasmesso direttamente da parte dell'Ufficio Tesseramento L.N.D. preposto al deposito degli accordi economici. L'accordo in questione risulta spedito dalla Società stessa in data 14/10/2016 e protocollato dalla L.N.D. in data 27/10/2016. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Riccardo MARTINELLI della somma di €.8.333,99. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it