LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Ousmane DIOP/S.S.D.CHIETI CALCIO A r l
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Ousmane DIOP/S.S.D.CHIETI CALCIO A r l
Con ricorso notificato il 16/3/2016 Ousmane DIOP esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. per l'importo di € 15.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi € 2.500,00. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in € 2.779,38. La società CHIETI, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando, da un lato, che il rapporto con il tesserato doveva ritenersi decorrente dal 9/9/2015, data di effettiva consegna del certificato di residenza (documento necessario per il tesseramento) ed, osservando, in secondo luogo, che il corrispettivo esigibile dal tesserato doveva essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali. Il DIOP depositava, quindi, ulteriore memoria con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.
Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo. Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che entrambe le contestazioni svolte dalla società resistente sono destituite di fondamento e devono, per l’effetto, essere disattese. L'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 1/9/2015, prevalendo tale previsione convenzionale, liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.
La tesi sostenuta, poi, dalla società resistente, di conteggiare il compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, é smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l’azienda per stipendi non pagati, il giudice deve liquidare gli importi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore" (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015). P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accerta, per le causali di cui in motivazione, che Ousmane DIOP € creditore dell'importo di € 2.779,38 nei confronti delta S.S.D. CHIETI CALCIO A.r.l. .Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Lnd.it .Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.