LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SANTANIELLO/U.S.AGROPOLI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 368 del 13.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SANTANIELLO/U.S.AGROPOLI
Con reclamo datato 30.09.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luigi SANTANIELLO chiedeva la condanna della U.S. AGROPOLI al pagamento della somma di € 12.500,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pare a :€ 100,00. La società controinteressata, in data 12.11.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il calciatore, immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo Economico, informava la società che a causa di sopraggiunti motivi di carattere personale e familiare non poteva tener fede agli impegni sportivi assunti e che per motivi di successive acquisizione del punteggio e/o per future istanze di allenatore chiedeva di non essere inserito in lista di svincolo, senza pretendere i pagamenti relativi all'accordo economico. A sostegno di tale versione dei fatti venivano prodotte n. 3 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata. In data 30.11.2015 con memoria integrativa il calciatore replicava sostenendo di non aver potuto fornire le prestazioni sportive di cui all'Accordo Economico, per essere stato immotivatamente e illegittimamente allontanato, dopo il tesseramento. A conferma di tale versione dei fatti produceva nr. 9 autodichiarazioni di calciatori tesserati con la società controinteressata, aventi contenuto di segno opposto. Le dichiarazioni contrastanti, rese dai calciatori, come prodotte in atti, non consentivano alla Commissione di raggiungere una decisione che accertasse la prevalenza di una versione dei fatti sull'altra, pertanto si rimettevano gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinché venissero esperiti gli opportune accertamenti in ordine ai fatti oggetto della controversia. Dall'esame della relazione pervenuta a questa Commissione dalla Procura Federale emerge come le giustificazioni addotte dalla società controinteressata siano valutate prive di riscontri documentali e testimoniali e, pertanto, di fatto inidonee a paralizzare la richiesta di pagamento proposta dal calciatore. PQM La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento del reclamo proposto, condanna la U.S. AGROPOLI al pagamento in favore del sig. Luigi SANTANIELLO della somma di € 12.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art.94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.