LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Ludovico PALUMBO/A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Ludovico PALUMBO/A.S.D. MANFREDONIA CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/03/2016 il sig. Ludovico PALUMBO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.100,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €4.860,00 maturata e non percepita alla data di presentazione del ricorso. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Ludovico PALUMBO della somma di €.4.860,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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