LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SERUGHETTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SERUGHETTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/04/2016 il sig. Alessandro SERUGHETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.1.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.750,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro SERUGHETTI della somma di €.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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