LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SANTONI/S.S.D. UNIONE TRIESTINA 2012 SSD Srl

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SANTONI/S.S.D. UNIONE TRIESTINA 2012 SSD Srl Con reclamo, trasmesso a questa commissione tramite raccomandata A.R. in data 28/5/2016 il signor Stefano SANTONI esponeva di aver concluso con la Società S.S.D. UNIONE TRIESTINA 2012 Ssd srl un accordo economico prevedente la corresponsione di una somma lorda di euro 25.822,00 per la stagione sportiva 2015/2016 e, precisando di aver svolto prestazioni sportive fino alla meta del mese di dicembre 2015 richiedeva il pagamento di euro 12.911,00, non avendo percepito alcuna somma da parte della Società. Il reclamante faceva presente che, a seguito della dichiarazione di fallimento della SS.D.UNIONE TRIESTINA 2012 Ssd srl, era intervenuta la cessione d'azienda da parte della procedura concorsuale alla Società neo costituita Società UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 Ssd e quest'ultima si sarebbe accollata, riferisce il reclamante, i debiti sportivi della Società cedente. Per effetto di tale cessione il reclamante chiedeva la condanna della Società cessionaria al pagamento della somma reclamata. La commissione rileva che non viene fornita la prova dell'avvenuta cessione d'azienda e del conseguente accollo dei debiti sportivi da parte della Società cessionaria. Ai sensi dell'art.2560 c.c. I'acquirente della azienda risponde dei debiti inerenti I'azienda ceduta solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori della cedente, in mancanza non sussiste responsabilità solidale. Ciò e di per se sufficiente a ritenere infondata la domanda del reclamante nei confronti della SOCIETÀ' UNIONE SPORTIVA TRIESTINA 1918 Ssd srl (cessionaria). Interveniva in udienza il legale rappresentante della Società UNIONE SPORTIVA TRIESTINA CALCIO 1918 ssd srl, depositando copia del contratto di cessione di azienda con allegato elenco nominativi debiti sportivi accollati, certificati in sede di procedura fallimentare, da cui si evince che tra i creditori sportivi accollati, non risulta essere presente il reclamante PQM La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti respinge il reclamo del signor Stefano SANTONI. Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it