LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia VICENZI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia VICENZI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/03/2016 la sig.na Silvia VICENZI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.6.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Silvia VICENZI della somma di €.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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