LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Patrizia PANICO/ASD AGSM VERONA CF
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Patrizia PANICO/ASD AGSM VERONA CF
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 18/04/2016 la sig.na Patrizia PANICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.16.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.000,00. La Società in data 13/06/2016 presentava una nota a propria difesa. Si rileva pero, che le difese della Società sono fuori termine previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D. e prive di qualsiasi documentazione,comprovante l'eventuale avvenuto pagamento della calciatrice, cosi come asserito nelle stesse. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della comma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna Ia Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Patrizia PANICO della somma di €.9.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.