LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUGGIERO/A.P.D. RI BELLE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 382 del 28.06.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RUGGIERO/A.P.D. RI BELLE Con reclamo datato 03.02.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.D. RIBELLE il sig. Francesco RUGGIERO chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 6.600,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2014/2015. Si costituiva la A.P.D. RIBELLE contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo, a seguito di un grave infortunio, non avesse fornito le prestazioni previste dall'accordo economico, ed assumendo altresì, I'esistenza di una remissione del debito in relazione all'importo reclamato (salvo riconoscere la somma residua di € 600,00). IIreclamante replicava sostenendo che l'indisponibilità a causa dell'infortunio non superava il periodo di sei mesi e negando la remissione del debito. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. PQM La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.D. RIBELLE al pagamento in favore del sig. Francesco RUGGIERO la somma di € 6.600,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare at Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
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