COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 135 del 28 Giugno 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO VIT FIVE – GARA VIT FIVE / CLUB PARADISO ACERRA DEL 25/6/2016 – PLAY-OFF
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 135 del 28 Giugno 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO VIT FIVE – GARA VIT FIVE / CLUB PARADISO ACERRA DEL 25/6/2016 – PLAY-OFF
Il G.S.T., letti gli atti ufficiali di gara, nonché i referti di gara redatti dai Commissari di Campo presenti; rilevato che al minuto 29 del primo tempo in occasione della realizzazione della rete del momentaneo pareggio da parte della società Club Paradiso Acerra, il Sig. Picardi Antonio, calciatore di quest’ultima società, si rivolgeva alla tifoseria avversaria con un gesto provocatorio; considerato che, in conseguenza di tale episodio, i tifosi della società Vit Five iniziavano ad inveire nei confronti del Sig. Picardi Antonio ed a pronunciare nei confronti di quest’ultimo frasi minacciose; rilevato che, al minuto 29’ del primo tempo, il direttore di gara era costretto a sospendere la partita in conseguenza dell’invasione di campo di tre tifosi della società Vit Five i quali rincorrevano il calciatore Picardi ma non riuscivano nè a raggiungerlo nè a colpirlo; considerato che nelle more, un gruppo di tifosi della società Vit Five sulla tribuna entravano in contatto con quattro tifosi della società Club Paradiso Acerra ma il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società, dei calciatori e dei commissari di campo, evitava il peggio e permetteva al direttore di gara di riprendere il gioco, anche perché erano giunti al campo le forze dell’ordine allertate dai commissari di campo; rilevato che la società Club Paradiso Acerra proponeva nei tempi e termini previsti dalle Carte Federali, reclamo avverso la omologazione della gara deducendo che, a seguito dell’invasione di campo da parte dei tifosi della società Vit Five, il calciatore Picardi Antonio veniva colpito con una testata e con due pugni in pieno volto tali da lasciarlo quasi privo di sensi e da richiedere l’intervento del personale medico del 118; rilevato che la società reclamante deduce ancora che i tifosi invasori avevano accerchiato e minacciato i calciatori della società Club Paradiso Acerra i quali intimoriti avevano manifestato la volontà di non proseguire la gara tant’è che il capitano, Lucio Trocchia, ed il dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe Buonauro, chiedevano al direttore di gara la sospensione definitiva della gara non sussistendo le condizioni ideali per la prosecuzione della stesa; considerato che, a dire della società reclamante, il direttore di gara decideva per la prosecuzione della gara e la società Club Paradiso Acerra, per non incorrere in gravi provvedimenti disciplinari, decideva comunque di proseguire la gara anche se i propri calciatori risultavano scossi ed impressionati da quanto accaduto; considerato che la società Vit Five faceva pervenire nei termini le proprie controdeduzioni; rilevato che, dall’esame del referto di gara e di quello redatto dai commissari di campo, il reclamo così come proposto non risulta meritevole di accoglimento dal momento che, dopo un iniziale momento di confusione generato sia dall’atteggiamento provocatorio del Sig. Picardi Antonio sia dall’invasione di campo nonché dalla mini rissa verificatasi sulla tribuna, tornata la calma e la gara proseguiva regolarmente anche per l’arrivo delle Forze dell’Ordine allertate anche dai commissari di campo; rilevato che dall’esame del referto medico, emesso a seguito del ricovero presso il Pronto soccorso del P.O. Nocera Inferiore, non emerge alcuna sintomatologia che potesse acclarare la presunta aggressione fisica subita dal calciatore Picardi Antonio, peraltro, non riscontrata ne dal direttore di gara, ne dai commissari di campo; rilevato che al minuto 17 del secondo tempo veniva espulso il Sig. D’Antò Rosario, calciatore della società Club Paradiso Acerra, reo di avere impedito una chiara occasione da rete commettendo un fallo di mani ed, al minuto 32 del secondo tempo, veniva allontanato il Sig. Buonauro Giuseppe, dirigente accompagnatore della società Club Paradiso Acerra, per eccessive proteste; tutto ciò premesso;
DELIBERA
a) di rigettare il reclamo e per l’effetto:
b) di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo di 5-3, in favore della società Vit Five, conseguito del campo;
c) di squalificare il Sig. Picardi Antonio, calciatore della società Club Paradiso Acerra, per 5 gg. per gesti osceni verso la tifoseria avversaria che provocavano invasione di campo;
d) di squalificare per una giornata il Sig. D’Antò Rosario, calciatore della società Club Paradiso Acerra;
e) di inibire il Sig. Buonauro Giuseppe, dirigente della società Club Paradiso Acerra, sino a tutto il 30/6/2016;
f) di infliggere alla società Vit Five l’ammenda di € 180.00 per invasione di campo dei propri sostenitori senza conseguenza nonché per la partecipazione di alcuni di essi ad una rissa;
g) di infliggere alla società Club Paradiso Acerra l’ammenda di € 80.00 per la partecipazione ad una rissa da parte di alcuni tifosi;
h) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Club Paradiso Acerra, se non versata;
I) di mandare ad altra parte del comunicato per i provvedimenti di ammonizione.
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