CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 27/07/2016 – Procura Generale dello Sport/Giuseppe Polverino/Lorenzo De Lucia/Francesco Romano/Generoso Falvene/Roberto Manzo/ Arechi Rugby Asd/Federazione Italiana Rugby

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 29 del 27/07/2016 – Procura Generale dello Sport/Giuseppe Polverino/Lorenzo De Lucia/Francesco Romano/Generoso Falvene/Roberto Manzo/ Arechi Rugby Asd/Federazione Italiana Rugby IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini - Presidente Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2016, presentato, in data 5 febbraio 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale, prof.ssa Daniela Noviello; contro i Sigg.ri Giuseppe Polverino, Lorenzo De Lucia, Francesco Romano, Generoso Falivene, Roberto Manzo, la Società Arechi Rugby ASD, rappresentati e difesi dal medesimo avv. Roberto Manzo, nonché dall’avv. Marco Menicucci; nonché contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.); per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, pubblicata in data 8 gennaio 2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 21 giugno 2016, il gen. Enrico Cataldi e la prof.ssa Daniela Noviello, per la Procura Generale per lo Sport; gli avv.ti Roberto Manzo e Marco Menicucci, per la Società Arechi Rugby ASD, per il suo legale rappresentante, avv. Roberto Manzo, e per i Sigg.ri Francesco Romano e Generoso Falivene; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Mario Sanino. Ritenuto in fatto 1. Con atto di incolpazione e deferimento a giudizio, ex art. 81, comma 4, del Regolamento di Giustizia FIR del 29 luglio 2015, il Procuratore Federale FIR avviava il procedimento disciplinare nei confronti dei Signori Giuseppe Polverino (giocatore), Lorenzo De Lucia (giocatore), Francesco Romano (dirigente accompagnatore), Generoso Falivene (allenatore), Roberto Manzo (presidente della Società Arechi Rugby ASD), nonché nei confronti della Società Arechi Rugby ASD. Assumeva il Procuratore Federale che, in occasione della gara di campionato U16 tra Torre del Greco e Arechi Rugby del 15.2.2015, era stato schierato, per l’Arechi Rugby, il giocatore Giuseppe Polverino (U18) in luogo e sotto le false generalità di Lorenzo De Lucia (U16). A sostegno dell’accusa, il Procuratore Federale FIR indicava la circostanza che la fotocopia del documento d’identità autenticata dal Presidente della Società Arechi Rugby, presentata all’arbitro, ai fini del riconoscimento dei giocatori che ha preceduto la gara, risultava manifestamente alterata, vedendosi “chiaramente che la fotografia del presunto titolare della carta di identità era stata posizionata sopra altra fotografia fissata al documento da delle graffette che sono ben visibili nella copia del retro della carta di identità stessa”. 2. La vicenda è venuta alla luce grazie alla segnalazione del Signor Salvatore Losciale, tesserato FIR n. 208081, allenatore della selezione U16 dell’Amadori Rugby Torre del Greco, il quale, durante lo svolgimento della suddetta gara, ha riconosciuto nel n. 01(pilone) dell’Arechi U16 un giocatore appartenente ad altra categoria. Al termine della gara, vinta dalla squadra allenata dal Signor Losciale, quest’ultimo ha chiesto all’ufficiale di gara di verificare la vera identità del giocatore n. 01 dell’Arechi Rugby, facendo rilevare come il volto ritratto sulla fotocopia della carta d’identità di Lorenzo De Lucia (giocatore U16), acquisita nella fase di riconoscimento che aveva preceduto la gara, fosse identico a quello di Giuseppe Polverino (giocatore U18), postata sul profilo Facebook di quest’ultimo. Nel referto di gara, acquisito agli atti del procedimento, l’arbitro Vincenzo De Martino (cod. 157733) registrava la segnalazione dell’allenatore dell’Amadori Rugby Torre del Greco (formalizzata alle ore 17.27), nonché il contro-reclamo formulato nell’occasione dal dirigente accompagnatore dell’Arechi Rugby (presentato all’ufficiale di gara alle ore 17.43). In relazione ai fatti sopra esposti, il Procuratore Federale FIR iscriveva il procedimento a carico dei sopra indicati soggetti nel registro di cui all’art. 84, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIR, in data 1 giugno 2015. 3. Il Tribunale Federale, con decisione n. 2 s.s. 2015/2016, riteneva di dichiarare “inammissibile ed improcedibile il deferimento e per l’effetto di non poter procedere nei confronti dei soggetti deferiti”. Il ragionamento del Tribunale Federale si articolava attraverso i seguenti passaggi: a) risultava pacifico che la Procura avesse ricevuto notizia dell’infrazione, in data 17 febbraio 2015, a seguito dell’esposto-denuncia presentato dal Sig. Salvatore Losciale; denuncia integrata, poi, con altra documentazione, in data 25 febbraio 2015. b) in udienza, la Procura confermava che, per problemi di smaltimento dei procedimenti, aveva, di fatto, iscritto il procedimento nel Registro di cui all’art. 84, comma 2, solo in data 1 giugno 2015 e da tale data ha, poi, dato seguito all’attività istruttoria; c) l’atto di “incolpazione e deferimento a giudizio”, ex art. 81, comma 4, del Regolamento di Giustizia – che costituisce il momento in cui la Procura Federale esercita l’azione disciplinare –recava, come si è visto, la data del 29 luglio 2015; d) osservava il Tribunale che l’art. 84, commi 1 e 2, impone al Procuratore Federale il “dovere” di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statuarie e regolamentari non appena avuta notizia del fatto; ed a tal fine il Regolamento presuppone la connessa iscrizione nel “Registro” delle notizie di fatti o atti rilevanti. Trattasi di norma a tutela della celerità e correttezza della Giustizia Sportiva, anche in funzione della regolarità dei campionati, che non può ritenersi rimessa a discrezionalità alcuna, tantomeno in merito alla tempistica di attivazione. Concludeva, quindi, il Tribunale Federale rilevando che la Procura Federale aveva trattenuto, senza alcun motivo, la denuncia presentata dal Sig. Losciale per un periodo assolutamente superiore ad ogni legittima aspettativa (oltre 100 gg.), attribuendosi un potere che la Giustizia Sportiva non può tollerare o giustificare. In conseguenza, l’iscrizione nel Registro, avvenuta solo in data 1 giugno 2015 (come affermato dalla Procura Federale), rendeva nulla tutta l’attività istruttoria espletata dalla stessa Procura Federale. 4. Proponeva reclamo la Procura Federale in data 10 novembre 2015 alla Corte Federale di Appello. Esponeva la reclamante che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che l’iter procedimentale - che aveva determinato il deferimento degli incolpati (deferimento del 29.7.2015) - fosse viziato perché non rispondente al principio di celerità e correttezza ricavabile dall’art. 84 del Regolamento di Giustizia, dovendosi considerare che la notizia dell’infrazione era, sì, pervenuta in data 17.2.2015, ma era stata poi iscritta nel Registro Generale dei procedimenti il successivo 1.6.2015. Assumeva la Procura che non sussiste alcuna norma disciplinare, né nei regolamenti della FIR né in quelli del CONI, che assegni alla Procura un termine per iscrivere la notizia di infrazione pervenuta, nel Registro sopra ricordato. Nel merito, la Procura reiterava e insisteva sulle argomentazioni già svolte avanti al Tribunale. La Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby riteneva corretta la decisione di primo grado e respingeva il reclamo. 5. Avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport la Procura Generale dello Sport, con atto in data 5 febbraio 2016. La Procura Federale, per contro, si limitava ad intervenire in giudizio. Il giudizio veniva assegnato alla IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport. Rilevava la Procura Generale che le conclusioni della Corte Federale di Appello non potevano condividersi, perché non in sintonia con la normativa vigente, e comunque si dava carico di esporre le ragioni per le quali riteneva ammissibile il reclamo e, quindi, fondate le conclusioni di merito dedotte. Si costituiva in giudizio la Società Arechi Rugby ASD, nonché i Sigg.ri Polverino, De Lucia, Romano, Falivene e Manzo; interveniva in giudizio – come detto – anche la Procura Federale. 6. Peraltro, con decisione in data 11 aprile 2016, la IV Sezione, dopo aver approfondito i termini della controversia, dichiarava inammissibile l’intervento della Procura Federale e rimetteva la causa alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, per la soluzione delle questioni prospettate che si ritenevano di particolare importanza. Dinanzi alle Sezioni Unite si costituiva la F.I.R., dando mandato al Procuratore federale di rappresentarla in giudizio. Considerato in diritto 1. In via preliminare, occorre prendere atto che la decisione della IV Sezione del Collegio di Garanzia ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile l’intervento della Procura Federale, che non aveva proposto nei termini impugnativa. La determinazione è del tutto condivisibile, atteso che, una volta consumata la facoltà di contestare la decisione con lo strumento offerto dalla normativa, non è configurabile una partecipazione al giudizio, attraverso un atto di intervento. Ritiene, altresì, il Collegio che sia inammissibile la costituzione in giudizio della Federazione tramite mandato a rappresentarla conferito al procuratore federale; ciò è evidentemente un mezzo improprio giacché il procuratore federale può, rispettando termini e modalità stabilite, costituirsi in proprio, non anche come rappresentante in giudizio ed anche avvocato della Federazione di cui è organo. 2. La Procura Generale appellante ha dedotto che l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva individua espressamente, quali soggetti legittimati a ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, “le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”. Non è dubbio, quindi, che la Procura Generale dello Sport sia titolare di un autonomo potere di impugnazione, coerente con la funzione – attribuitale dal combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 3 CGS – di assicurare, in cooperazione con le Procure Federali, la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. 3. Ciò posto, va ora valutato, sotto altro profilo, la ammissibilità del ricorso della Procura Generale. La ricorribilità al Collegio di Garanzia è limitata dall’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI alle “controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”. La disposizione è ripresa anche dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 54) che ribadisce la possibilità di impugnare le decisioni degli organi federali; ad esclusione di “quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”. Tale disposizione ha inteso stabilire un filtro all’accesso al supremo Organo della Giustizia Sportiva, da un lato, prevedendo che possano essere sottoposte al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia solo le controversie decise in via definitiva in ambito federale; dall’altro lato, stabilendo che il Collegio di Garanzia sia investito del controllo delle decisioni assunte dagli organi di giustizia federali sulle controversie più rilevanti, con esclusione di quelle bagatellari. Secondo la letterale formulazione dell’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI e dell’art. 54 CGS, le controversie ammesse al vaglio di legittimità del Collegio di Garanzia sono individuate, in parte, secondo il criterio della materia (sono escluse “quelle in materia di doping”); in parte, secondo un criterio di gravità, commisurato alla entità delle sanzioni irrogate (dai Giudici Federali), sulla base del quale risultano stabilite le soglie di novanta giorni, per le sanzioni tecnico sportive, e di 10.000 euro, per le sanzioni pecuniarie. In buona sostanza appare chiaro l’obiettivo di perseguire la facoltà di limitare il vaglio di legittimità alle sole controversie più rilevanti. Il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di valutare il contenuto di tali norme (v. decisione 3/2016) e, attraverso una delicata opera di interpretazione, ha potuto ritenere ammissibile un ricorso che poteva apparire non in coerenza con i principi ora ricordati. Si trattava, in particolare, di vicenda in cui in uno dei due gradi della giustizia endofederale una sanzione superiore alla soglia minima per radicare la competenza del Collegio era stata comminata, con riforma poi in appello. Nel caso di specie il lavoro dell’interprete, peraltro, non è sufficiente, attesa la connotazione delle decisioni della Giustizia Federale di primo e di secondo grado che, entrambe, non hanno comminato alcuna sanzione. Pertanto, il Collegio deve ritenere che si ricada in uno dei casi sottratti ex art. 54 CGS, giacché in nessuna delle fasi endofederali era intervenuta una sentenza che avesse comportato una sanzione superiore a novanta giorni.. In questa prospettiva il Collegio di Garanzia dello Sport non ritiene ammissibili le contestazioni avanzate dalla Procura Generale, che si discostano palesemente dalla lettera e dalla ratio della norma. Non si può, quindi, che procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura Generale, prendendo atto che la decisione della Corte Federale di Appello non era collocabile tra quelle espressamente individuate dal Codice come impugnabili. Il Collegio di Garanzia, peraltro, contestualmente ritiene doveroso porre in evidenza la infelice formulazione del più volte citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva (ed anche dell’art. 12 dello Statuto CONI), che limita la possibilità di censura delle decisioni dei Giudici Federali. Tale limitazione, dovendo seguire con rigore la lettera della normativa, non appare in sintonia con i principi generali dettati in ordine alla tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti operanti nell’ambito sportivo e con norme anche di rango costituzionale. Si auspica, perciò, da parte dei competenti organi del CONI, la modifica delle disposizioni richiamate, giacché in taluni casi la questione di legittimità sottoposta a questo Collegio può essere di grande rilevanza, pur essendo emersa in un procedimento concluso senza una decisione di condanna o con una condanna inferiore a 90 giorni. 4 - Ed anche l’altra questione sollevata dalla Sezione è assolutamente delicata. Cioè a dire, merita attenta disciplina la parte del procedimento che concerne il lasso di tempo intercorrente tra la acquisizione della notizia dell’episodio e la data di iscrizione nel Registro delle possibili infrazioni. Non è possibile che una Procura rimanga indifferente alla notizia di una infrazione e proceda in modo non solerte e a suo piacimento alla iscrizione sul Registro dei fatti perseguibili. E’, quindi, necessario regolamentare adeguatamente tale segmento del procedimento e anche di ciò si dovrà dar carico la Giunta Nazionale del CONI; attualmente, infatti, mancando una prescrizione in merito, sarebbe arduo far ricorso a criteri di per sé assai discrezionali, quali il “tempo ragionevole” o il “periodo di tempo congruo”, lasciando però priva di tutela la giusta pretesa a che la procura federale iscriva entro un termine preciso la notizia. 5 - Ritiene conclusivamente il Collegio – ferma restando, nella specie, la declaratoria di inammissibilità del ricorso – sollecitare la Giunta Nazionale del CONI a procedere alla opportuna correzione della formulazione del citato articolo 54 del Codice, consentendo, attraverso una appropriata prescrizione normativa, la impugnativa indiscriminatamente di tutte le decisioni degli organi di giustizia delle Federazioni, ad eccezione di quelle in materia di doping e (solo) di quelle che in ipotesi potrebbero comportare la irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000 euro. La Giunta Nazionale dovrà darsi carico, altresì, di disciplinare adeguatamente il periodo che intercorre tra la notizia del fatto che potrebbe qualificarsi illecito e il momento della iscrizione nel Registro dei fatti rilevanti disciplinarmente. PQM il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 giugno 2016. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 27 luglio 2016 Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it