CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 02/08/2016 – Mirko Garaffoni/Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 34 del 02/08/2016 – Mirko Garaffoni/Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Componenti Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2016, presentato, in data 26 maggio 2016, dal sig. Mirko Garaffoni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Maceratese), rappresentato e difeso dall’avv. Antonio de Rensis; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli; nonché contro la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), non costituitesi in giudizio; per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la squalifica per 3 anni, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 27 luglio 2016, l’avv. Antonio de Rensis, per il ricorrente, sig. Mirko Garaffoni; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Dante D’Alessio. Ritenuto in fatto 1.- Sulla base di elementi emersi nel corso dell’inchiesta penale “dirty soccer” della Procura della Repubblica di Catanzaro, il sig. Mirko Garaffoni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Maceratese) è stato deferito, in data 4 novembre 2015, dalla Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale Nazionale per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., per l’avvenuta alterazione dello svolgimento e del risultato della gara del campionato di Lega Pro, girone B, Santarcangelo – L’Aquila del 15 novembre 2014 (conclusasi con il risultato di 0 – 1). Il TFN, accertata la responsabilità del signor Garaffoni, lo ha condannato alla squalifica di anni tre per l’avvenuta partecipazione alle attività che avevano determinato l’alterazione dello svolgimento e del risultato della citata gara. Avverso detta decisione il signor Garaffoni ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello, che ha respinto l’impugnazione. 2.- Il signor Garaffoni ricorre ora dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, sostenendo l’assoluta insussistenza e l’infondatezza della tesi colpevolista formulata dall’organo inquirente ed oggetto della decisione impugnata. In particolare, il signor Garaffoni ha lamentato la carenza di un qualunque serio ed oggettivo riscontro probatorio alle intercettazioni telefoniche sulla base delle quali è stata irrogata la sanzione ed ha sostenuto che, nella vicenda, non si rileva un minimo elemento indiziario in grado di supportare le scarne, estemporanee ed apodittiche affermazioni sulle base delle quali si è basato il costrutto accusatorio, con il mancato raggiungimento non solo della prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma anche di un grado probatorio appena superiore al generico livello probabilistico ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Dopo aver ribadito che, come si evince anche dal tenore delle telefonate oggetto di intercettazione, non vi era alcuna richiesta di partecipare personalmente a qualsivoglia attività in ordine all’illecito, il ricorrente ha sostenuto che il suo atteggiamento poteva al più essere ricondotto ad una omessa denuncia. La FIGC, costituitasi in giudizio, ha concluso e ampiamente argomentato per la infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 3.- I fatti per i quali l’odierno ricorrente è stato sanzionato sono emersi nel corso di una ampia indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, denominata “dirty soccer”. L’indagine ha verificato l’esistenza di un ampio tessuto di relazioni illecite e di azioni compiute in Italia e all’estero, al fine di condizionare e alterare risultati di partite di calcio dei campionati delle leghe professionistiche e dilettantistiche, con elevati profitti criminali anche collegati alle scommesse sulle partite truccate. 3.1.- Il signor Garaffoni è stato sanzionato, con la squalifica di anni tre, per la ritenuta, avvenuta partecipazione alle attività che avevano determinato l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara del campionato di Lega Pro, girone B, Santarcangelo – L’Aquila del 15 novembre 2014 (conclusasi con il risultato di 0 – 1). In particolare, tale partecipazione è stata ritenuta provata dall’esame dei contenuti delle intercettazioni di tre telefonate che, in data 13 novembre 2014 (nell’imminenza della gara in questione), il signor Garaffoni aveva avuto con il signor Di Nicola Ercole (direttore sportivo de L’Aquila) e con il signor Ciardi Daniele (magazziniere del Santarcangelo). 4.- Ciò premesso, il ricorso del signor Garaffoni si deve ritenere in parte inammissibile e in parte infondato. 4.1.- E’ inammissibile nella parte in cui il ricorrente vorrebbe una rivisitazione da parte del Collegio di Garanzia delle risultanze istruttorie che hanno determinato l’irrogazione della sanzione impugnata. Infatti, al Collegio di Garanzia, che opera quale giudice di legittimità di ultima istanza, è precluso l’esame nel merito della vicenda processuale sulla quale si sono già pronunciati gli organi della giustizia federale. 4.2.- Non possono essere quindi riesaminate (in un inammissibile terzo grado di giudizio) le ragioni sulla base delle quali gli Organi di giustizia federale hanno ritenuto il signor Garaffoni responsabile delle infrazioni contestate, dopo avere esaminato il contenuto delle risultanze istruttorie e, in particolare, le intercettazioni delle telefonate che l’interessato aveva avuto, nell’imminenza di una delle gare oggetto di combine, con altri soggetti coinvolti nell’indagine. 5.- Il ricorso è poi infondato nella parte in cui il signor Garaffoni sostiene che, nella fattispecie, non sarebbe stato raggiunto lo standard probatorio del suo coinvolgimento nella vicenda “oltre ogni ragionevole dubbio”. Come questo Collegio di Garanzia ha, infatti, già affermato, lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 6 del 2016). 5.1.- Nella fattispecie, per le incolpazioni a carico del signor Garaffoni, la Giustizia endofederale si è basata correttamente su indizi ed elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far conseguire un ragionevole affidamento sulla effettiva commissione dei gravi illeciti contestati. La censura sollevata deve ritenersi, pertanto, infondata. 5.2.- Né la decisione impugnata può ritenersi in alcun modo affetta da insufficienza ed omessa motivazione, ben avendo la Corte Federale esposto, con ampia motivazione, le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto il signor Garaffoni coinvolto nella vicenda in esame, sia pure con un apporto «delimitato nella sua consistenza» e ritenuto che «sussiste quel ragionevole grado di affidabilità in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi». P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite DICHIARA il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016. Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 2 agosto 2016. Il Segretario F.to Alvio La Face
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