F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società N.F.C. Orlandina A.S.D.) e la SOCIETA’ N.F.C. ORLANDINA – (nota n. 11394/982 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società N.F.C. Orlandina A.S.D.) e la SOCIETA’ N.F.C. ORLANDINA - (nota n. 11394/982 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 19 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Massimo Romagnoli - nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS; rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2014/2015, come prescritto al punto 2) pag. 1 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al signor Massimo Romagnoli della sanzione dell’ inibizione per giorni trenta e alla società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto,commina le seguenti sanzioni: al signor Massimo Romagnoli, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società NFC Orlandina ASD l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it