F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINO SANTIROSI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto) e la SOCIETÀ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO – (nota n. 9985/896pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINO SANTIROSI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto) e la SOCIETÀ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 9985/896pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 21 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Luigino Santirosi - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 co. 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS; rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione secondo il modello predisposto, come prescritto al punto 5) pagg. 2 e 3 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Luigino Santirosi della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del Presidente e Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Luigino Santirosi l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società A.D. Voluntas Calcio Spoleto l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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