F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE NESI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. a R.L. Jolly Montemurlo) e la SOCIETÀ A.S.D. A R.L. JOLLY MONTEMURLO – (nota n. 11666/911 pf14-15/LG/pp del 22.04.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016
(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE NESI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. a R.L. Jolly Montemurlo) e la SOCIETÀ A.S.D. A R.L. JOLLY MONTEMURLO - (nota n. 11666/911 pf14-15/LG/pp del 22.04.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 22 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Gabriele Nesi, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Jolly Montemurlo per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5) pagina 2 e 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio 2014: i) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come 12 prescritto al richiamato punto 5); ii) la visura camerale aggiornata attestante la vigenza come prescritto al punto 6; iii)la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al signor Gabriele Nesi, della sanzione del’inibizione per giorni 50 (cinquanta) e alla Società dell’ammenda di € 3.000,00 (euro 3.000,00); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al Signor Gabriele Nesi, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla Società SSD ARL Jolly Montemurlo l’ammenda di € 3000,00 (tremila/00).
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