F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920) e la SOCIETÀ ASD TERMOLI CALCIO 1920 – (nota n. 11242/854 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920) e la SOCIETÀ ASD TERMOLI CALCIO 1920 - (nota n. 11242/854 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Marinelli - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1 CGS; rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Michele Marinelli della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Michele Marinelli, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Termoli Calcio 1920 l’ammenda di € 1000,00 (mille/00).
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