F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI MAISTRELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Thermal Abano Teolo) e la SOCIETÀ A.S.D. THERMAL ABANO TEOLO – (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI MAISTRELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Thermal Abano Teolo) e la SOCIETÀ A.S.D. THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Pierluigi Maistrello, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società ASD Thermal Abano Teolo per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2, e 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio 2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Pierluigi Maistrello della sanzione del’inibizione per giorni 50 (cinquanta) e alla Società dell’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila); rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al signor Pierluigi Maistrello, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla società ASD Thermal Abano Teolo l’ammenda di € 3000,00 (tremila/00).
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