F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA VAIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. U.S. Scafatese Calcio) e la SOCIETÀ A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO – (nota n. 11228/851pf14-15/ del 15.04.2016.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 01 Luglio 2016 (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA VAIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. U.S. Scafatese Calcio) e la SOCIETÀ A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO - (nota n. 11228/851pf14-15/ del 15.04.2016. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Vaiano, nella sua qualità - all’epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società ASD US Scafatese Calcio - per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2 e 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio 2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); ii) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); iii) l’attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di riferimento in ordine all’inesistenza di pendenze debitorie, come prescritto al richiamato punto 11 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Andrea Vaiano, della sanzione del’inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, dell’ammenda di Euro 3.000,00:; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; PQM accoglie il deferimento e, per l’effetto, commina al signor Andrea Vaiano, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla società ASD US Scafatese Calcio l’ammenda di € 3000,00 (tremila/00).
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