F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 01 Luglio 2016 (258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YUSUPHA YAFFA (Calciatore attualmente tesserato per Federazione estera), Società AC MILAN Spa e BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 12970/161 pf15-16 SP/blp del 13.5.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 01 Luglio 2016
(258) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YUSUPHA YAFFA (Calciatore attualmente tesserato per Federazione estera), Società AC MILAN Spa e BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 12970/161 pf15-16 SP/blp del 13.5.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 giugno il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica di anni 3 (tre) per Yusupha Yaffa e quella della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società AC Milan Spa e di € 3.000,00 per la Società Bologna FC 1909 Spa, e i difensori dei deferiti, i quali si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate. Osserva: 1 - Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, - Il calciatore Yusupha Yaffa, attualmente tesserato per la Federazione Tedesca per la squadra dell’Eintracht di Francoforte, “per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 10, comma 6, del CGS per aver modificato la propria data di nascita tramite false dichiarazioni utilizzando attestati provenienti da un Ufficio Anagrafe del Gambia e tramite il consolato di Milano del predetto stato centroafricano con l’evidente vantaggio di poter giocare in categorie con ragazzi ed atleti ben più giovani di lui sfruttando il suo maggiore sviluppo fisico ed atletico;”; - L’AC Milan Spa (d’ora in avanti, il “Milan”), “per violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal calciatore Yusupha Yaffa, dalla stagione 2010/11, da marzo/maggio 2011 sino alla stagione 2014/15, 28 agosto 2014;”; - L’FC Bologna 1909 Spa (d’ora in avanti, il “Bologna”), “per violazione dell’art. 4, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal calciatore Yusupha Yaffa, nel periodo in cui ha militato per la medesima Società, in prestito dal Milan, nella stagione 2013/14 dal 29/01/2014 al 30/06/2014.”. 2 – La difesa dei deferiti Tutti i deferiti si sono costituiti depositando memorie. Il Sig. Yaffa, in estrema sintesi, ha eccepito che non via alcun documento in atti da cui risulti accertato, inconfutabilmente, che lui abbia un’età anagrafica diversa rispetto a quella dichiarata. Il Milan ha eccepito l’estinzione del procedimento e dell’azione disciplinari per intervenuta decadenza del termine di trenta giorni ex artt. 32 ter, comma 4, 34 bis, commi 4 e 6, e 38, comma 6, CGS e, nel merito, la propria estraneità ai fatti. Il Bologna ha eccepito, per le medesime ragioni del Milan, l’estinzione del procedimento, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione disciplinare per omessa attività istruttoria e, nel merito, la propria estraneità ai fatti, chiedendo, in subordine, l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione. 3 - Motivazione Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalle difese di Milan e Bologna circa l’asserita “estinzione” del procedimento e dell’azione disciplinare. L’eccezione è infondata in quanto i termini indicati negli articoli richiamati devono intendersi ordinatori e non perentori. Passando all’esame nel merito, il deferimento è infondato e va respinto. E, difatti, è sufficiente rilevare come non via sia, agli atti, alcun documento e/o provvedimento giudiziario che accerti, in via definitiva, che l’età anagrafica del calciatore sia diversa rispetto a quella dallo stesso dichiarata, peraltro in presenza di un documento (Passaporto) in corso di validità, recante proprio la data di nascita dallo stesso dichiarata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto e, per l’effetto, proscioglie il calciatore Yusupha Yaffa, l’AC Milan Spa e la Bologna FC 1909 Spa da ogni addebito.
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