F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 01 Luglio 2016 (261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma FC Spa) – (nota n. 13273/158 pf14-15 AM/SP/ma del 18.5.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 01 Luglio 2016 (261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma FC Spa) - (nota n. 13273/158 pf14-15 AM/SP/ma del 18.5.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 23 giugno 2016 il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), e il difensore del deferito, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate. Osserva: 1 - Il Deferimento Il Procuratore federale aggiunto ed il Procuratore federale hanno deferito, dinanzi a questo Tribunale, il Sig. Pietro Leonardi, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Parma FC Spa (d’ora in avanti, anche detto il “Parma”), “per la violazione dell’art. 1 bis comma 1, anche in relazione all’art. 10, commi 1 e 2, CGS, per aver consentito al Sig. Giuliano Pesce di utilizzare la sede del Parma FC, nonché la modulistica ivi presente ed i timbri in uso alla Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, in realtà mai perfezionato.”. 2 – La difesa del deferito Il Sig. Leonardi ha eccepito, a propria discolpa, di nulla sapere in merito ai fatti in contestazione, che si sarebbero svolti senza che lui abbia mai avuto un ruolo attivo e, in ogni caso, a sua totale insaputa. 3 – Applicazione di sanzioni su richiesta delle parti e revoca della decisione ex art. 32 sexies CGS Va evidenziato che, in merito alla medesima contestazione, il Sig. Leonardi, come risulta dal C.U. n. 295/A del 3 marzo 2016, aveva convenuto con la Procura Federale l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal comma 2 della richiamata disposizione regolamentare domestica. In assenza di osservazioni, ed a seguito dell’invio, da parte della Procura Federale, a questo Tribunale, del suddetto accordo, rilevatane la correttezza e congruità delle sanzioni indicate (mesi uno di inibizione ed € 8.000,00 di ammenda), se ne disponeva, con provvedimento pubblicato sul C.U. sopra indicato, l’applicazione, contestualmente dichiarandosi la chiusura del procedimento. Il Sig. Leonardi, però, non procedeva al pagamento dell’ammenda, come sopra dovuta, entro e non oltre il termine perentorio – ex art. 32 sexies, comma 2, CGS. Conseguentemente, con C.U. 353/A del 19 aprile 2016, si dava atto della intervenuta risoluzione del predetto accordo e la Procura Federale deferiva con provvedimento del 18 maggio 2016, per i fatti posti a base dell’originaria contestazione, il Sig. Leonardi dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale. Sul punto, il Sig. Leonardi ha eccepito la propria impossibilità a procedere, nei termini, al pagamento del dovuto, sia per non avere mai avuto notizia diretta della pubblicazione del C.U. da cui far decorrere i termini, sia perché si trovava comunque nell’impossibilità, causa il sequestro penale del proprio conto bancario, di poter procedere al suddetto pagamento. Entrambe le eccezioni, va detto, sono assolutamente inconferenti. 4 - Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta, difatti, che il Sig. Giuliano Pesce (deferito in un separato procedimento), sedicente agente di calciatori, collaboratore sportivo del Parma, abbia, con la collaborazione del Leonardi - con cui aveva rapporti professionali pacificamente ammessi - utilizzato la sede del Parma nonché la modulistica ed i timbri di quest’ultima Società, al fine di far sottoscrivere al calciatore Jan Martin Vinatzer, dietro un corrispettivo di € 15.000,00, un contratto, mai perfezionato, con il Parma (Società che, però, aveva comunque generato, in data 20 dicembre 2012, una variazione di tesseramento, n. 1602/A – possibile esclusivamente attraverso l’accesso all’area riservata del sito della Lega Serie A fornendo il certificato e le credenziali fornite dalla stessa Lega - mai depositata presso la Lega Calcio), costringendo, di seguito, il calciatore stesso a presentare una denuncia per truffa in merito all’accaduto. 5. Sanzione Per i fatti in contestazione, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. A tale proposito, va rilevato che, in data 27 giugno 2016, il Sig. Leonardi, tramite soggetto terzo, ha versato alla F.I.G.C. la somma di € 8.000,00 formante oggetto dell’accordo raggiunto con la Procura Federale. Detto pagamento, però, non può che essere accettato a titolo di acconto del maggior dovuto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento proposto nei confronti del Sig. Pietro Leonardi, ed irroga a quest’ultimo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), dando atto che, su questo importo, il Sig. Leonardi ha già versato la somma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), dovendo quindi ancora corrispondere, a saldo del dovuto, la somma di € 7.000,00 (Euro settemila/00).
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