F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO BERTOTTO (Calciatore tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa dal 2.2.3009 al 30.6.2009) – (nota n. 12524/1202 pf 12-13 AM/ma del 6.5.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO BERTOTTO (Calciatore tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa dal 2.2.3009 al 30.6.2009) - (nota n. 12524/1202 pf 12-13 AM/ma del 6.5.2016). Il deferimento Con provvedimento del 6.5.2016, a seguito della intervenuta risoluzione dell’accordo a suo tempo raggiunto ex art. 32 sexies CGS, il Procuratore Federale deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Signor Valerio Bertotto, all’epoca dei fatti, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 all’epoca vigente (oggi art. 1bis, comma 1) e 8, comma 2 (oggi, art. 8, comma 6) CGS e 94 NOIF per aver pattuito e percepito somme superiori a quelle previste nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la predetta Società in data 2.1.2009, per un totale di compensi extracontrattuali di Euro 25.000,00, al fine di limitare gli impegni contributivi e gli oneri erariali della predetta Società. Nei termini di rito il deferito non ha presentato memoria difensiva. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; in via subordinata mesi 1 (uno) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda, al netto del presofferto (giorni 15 (quindici) di “sospensione” ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda). I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Dagli esiti delle attività di captazione poste in essere nell’ambito del procedimento penale n. 4681/09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, e dalle dichiarazioni rese in fase di indagini (in particolare quelle di Poletti Arrigo, Pirro e Morat) risulta pacificamente che all’atto del tesseramento del calciatore Bertotto nel gennaio 2009 venne pattuita l’indicazione di un compenso ufficiale minimo, successivamente integrato con due versamenti di denaro contante per complessivi € 25.000,00. I fatti oggetto del deferimento sono stati altresì ammessi dallo stesso Bertotto nel corso della relativa audizione. Nulla quaestio, dunque, sulla responsabilità del deferito, che aveva peraltro avanzato istanza di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies, CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, valutato il comportamento processuale del deferito, che ha comunque provveduto, ancorché in ritardo, al pagamento dell’ammenda oggetto dell’accordo ex art. 32 sexies, CGS, e tenuto conto del presofferto derivante dalla esecuzione dell’accordo medesimo, pur riportante l’erroneo rifermento ad una “sospensione”, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo, da qualificarsi come squalifica non essendo stato fornito alcun elemento idoneo a sostenere una diversa funzione del calciatore. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare al Signor Valerio Bertotto la sanzione complessiva di mesi 1 (uno) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda, da cui andranno dedotti giorni 15 (quindici) di squalifica ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda già eseguiti.
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