F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO – (nota n. 2763/830 pf14-15/AA/mg del 23.09.2015). (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO – (nota n. 2899/940 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO – (nota n. 2898/937 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2763/830 pf14-15/AA/mg del 23.09.2015). (48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2899/940 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015). (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GS DESERTO - (nota n. 2898/937 pf14-15/AA/mg del 28.09.2015). Alla riunione del 27 gennaio 2016, avanti a questo Tribunale, nei tre procedimenti in epigrafe riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, la Società GS Deserto tramite il proprio difensore e la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, del CGS all’epoca vigente. Ciò a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale per le violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione al’art.96 delle NOIF commesse dal Sig. Filippo Boraso, Segretario della suddetta Società, il quale aveva ideato, organizzato e disposto, con altro tesserato, prima del tesseramento proforma del calciatore Tommaso Gasparello, il successivo trasferimento in prestito dello stesso dalla Società di seconda categoria alla Società AC Este Srl di Serie D, che si realizzava in pochi giorni, al fine di eludere il pagamento ad altra Società dell’intero importo del premio di preparazione. La Società GS Deserto rispondeva a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, del CGS per il comportamento del proprio dirigente. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non aveva formulato osservazioni e di conseguenza il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate aveva adottato ordinanza con la quale disponeva l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00), a carico della GS Deserto. In data 6 maggio 2016 l’Ufficio Amministrazione e Controllo della Figc comunicava il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione su C.U. della decisione ex art. 23 CGS senza che la Società GS Deserto avesse dato esecuzione al pagamento della pena pecuniaria. Pertanto ai sensi della disposizione di cui all’art. 23, comma 2 del CGS, in data 1 giugno 2016 il TFN – Sez. Disciplinare revocava la suddetta decisione e fissava il nuovo dibattimento. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Il deferimento va accolto, acclarata e non contestata la revoca del patteggiamento a seguito dell’inosservanza dei termini imposti per il pagamento dall’art. 23 del CGS. Le risultanze istruttorie e l’ampia documentazione in atti offrono comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale a carico del Sig. Boraso, tesserato quale segretario della Società, in merito alla palese violazione dell’art.1, comma 1 bis del CGS, in relazione all’art. 96 delle NOIF avendo egli ideato e organizzato insieme al Sig. Nicola Gugliucci, responsabile del Settore Giovanile della Società AC Este Srl la volontaria elusione del premio di preparazione relativo ad alcuni calciatori, circostanza peraltro ammessa nelle audizioni dei due dirigenti svolte dalla Procura che hanno consentito di accertare che il doppio trasferimento in tempi brevi aveva il preciso scopo di eludere il pagamento all’Atletico San Paolo Padova dell’intero importo del premio di preparazione, pari ad € 3258,00, anziché di € 543,00, corrisposto al GS Deserto ma, per ammissione dello stesso dirigente Boraso, rimborsato di fatto dall’AC Este. Ne discende la responsabilità oggettiva della Società nei confronti della quale, tenuto conto del sia pure tardivo pagamento dell’ammenda da parte dell’incolpata, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge l’ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00) a carico della Società GS Deserto, così residuando dovuta la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).
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