F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), UGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), ANTONIO CARDINALE (tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), FEDERICO RAUL LAURITO (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), STEFANO CUOGHI (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), VITTORIO FIORETTI (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), NICOLA ROSARIO SALERNO (iscritto dal 26.3.1992 nell’elenco speciale dei direttori sportivi) – (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/TFN del 20 Luglio 2016 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), UGO POLETTI (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), ANTONIO CARDINALE (tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), FEDERICO RAUL LAURITO (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), STEFANO CUOGHI (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), VITTORIO FIORETTI (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), NICOLA ROSARIO SALERNO (iscritto dal 26.3.1992 nell’elenco speciale dei direttori sportivi) - (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016). Il deferimento Con provvedimento 29.2.2016 il Procuratore Federale aggiunto deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. il Signor Arrigo Poletti, all’epoca dei fatti Presidente del consiglio d’amministrazione della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni: - 1.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, del CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 94 NOIF, per aver, nella stagione sportiva 2008/09, pattuito con i calciatori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara, Federico Raul Laurito, Francesco Zerbini e Stefano Cuoghi, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, ed erogato in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti e con il Signor Michele Pirro, effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Valerio Bertotto per Euro 25.000, del Signor Ivanoe Lanzara per Euro 8.550 e del Sig. Federico Raul Laurito per alcune migliaia di Euro, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti, con il Signor Nicola Salerno e con il Signor Michele Pirro, effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Antonino Cardinale, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per Euro 25.000, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Francesco Zerbini per Euro 35.000 e del Signor Stefano Cuoghi, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, per Euro 5.000, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.5. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concluso nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver, in concorso con il Signor Vittorio Fioretti, con il Signor Nicola Salerno e con il Signor Michele Pirro, corrisposto un compenso irregolare di Euro 20.000,00 al Signor Rijat Shala; - 1.6. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver effettuato nella stagione sportiva 2008/09 pagamenti “in nero” per complessivi Euro 70.000 in favore di numerosi calciatori tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.7. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concordato con il Signor Andrea Seno la corresponsione di un pagamento irregolare di Euro 30.000 in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti con quest’ultimo, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 1.8. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 19, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2, CGS) per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2008/09 attività con altri tesserati e, in particolare, per avere concluso nel febbraio 2009 gli accordi economici con i calciatori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara e Federico Raul Laurito in un periodo nel quale era stato oggetto di inibizione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale; - 1.9. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 19, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 19, comma 2CGS) per avere svolto nel corso della stagione sportiva 2008/09 attività con altri tesserati e, in particolare, per avere condotto le trattative per la conclusione dell’accordo economico con l’atleta Rijat Shala, in un periodo nel quale era stato oggetto di inibizione da parte della Commissione Disciplinare Nazionale; - 1.10. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1,CGS) e art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), per essersi avvalso durante la stagione sportiva 2008/09 della collaborazione del Sig. Vittorio Fioretti, soggetto non in possesso della licenza per esercitare l’attività di agente di calciatori ai sensi del Regolamento Agenti all’epoca vigente, nella conclusione degli accordi economici con i calciatori Valerio Bertotto, Ivanoe Lanzara e Federico Raul Laurito; - 1.11. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) e art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), per essersi avvalso durante la stagione sportiva 2008/09 della collaborazione del Sig. Nicola Salerno, soggetto non in possesso della licenza per esercitare l’attività di agente di calciatori ai sensi del Regolamento Agenti all’epoca vigente, nella conclusione dell’accordo economico con il calciatore Antonino Cardinale e nella conduzione delle trattative per il tesseramento del calciatore Rijat Shala; - 1.12. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS) per aver apposto una firma apocrifa sui contratti depositati presso la Lega di competenza e stipulati il 2 febbraio 2009 con il calciatore Ivanoe Lanzara e il 17 febbraio 2009 con il calciatore Antonino Cardinale; 2. il Signor Ugo Poletti, all’epoca dei fatti consigliere delegato della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni: - 2.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver pattuito per conto della SS Calcio Venezia Spa, nella stagione sportiva 2008/09, con i Signori Valerio Bertotto, Antonino Cardinale, Ivanoe Lanzara, Federico Raul Laurito, Francesco Zerbini e Stefano Cuoghi, tutti tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 2.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver autorizzato nella stagione sportiva 2008/09 venissero effettuati da parte della SS Calcio Venezia Spa pagamenti extracontrattuali in favore del Signor Valerio Bertotto per Euro 25.000, del Signor Antonino Cardinale per Euro 25.000, del Signor Ivanoe Lanzara per Euro 8.550, del Signor Federico Raul Laurito per alcune migliaia di Euro, del tesserato Signor Francesco Zerbini per Euro 35.000 e del Signor Stefano Cuoghi per Euro 5.000, tesserato per la SS Calcio Venezia Spa, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 2.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver pattuito per conto della SS Calcio Venezia Spa nella stagione sportiva 2008/09 venisse concluso un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver consentito che al medesimo venisse corrisposto da parte della SS Calcio Venezia Spa un compenso irregolare di Euro 20.000,00 nella stessa stagione sportiva; - 2.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver autorizzato nella stagione sportiva 2008/09 da parte della SS Calcio Venezia S.P.A. pagamenti extracontrattuali per complessivi Euro 70.000 in favore di numerosi calciatori tesserati per la SS Calcio Venezia Spa, in cambio di una riduzione dei compensi ufficialmente pattuiti, al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; 3. il Signor Antonino Cardinale, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), dell’art. 8, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e art. 94 NOIF, per aver stipulato con la SS Calcio Venezia Spa il 17 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di Euro 7.500, ma con l’accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per complessivi Euro 25.000 e per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di Euro 5.000 e il 17 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di Euro 20.000, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli ufficialmente pattuiti; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; 4. il Signor Federico Raul Laurito, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), dell’art. 8, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e art. 94 NOIF, per aver stipulato con la SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un contratto di prestazioni sportive che prevedeva un compenso lordo di Euro 7.600, ma con l’accordo di percepire ulteriori somme extracontrattuali per alcune migliaia di Euro e per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa il 2 febbraio 2009 un pagamento extracontrattuale di alcune migliaia di Euro, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito; tutto ciò al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; 5. il Signor Stefano CUOGHI, all’epoca dei fatti allenatore della SS Calcio Venezia Spa per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), dell’art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 dell’art. 8, comma 11, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 11, CGS) e dell’art. 94 NOIF, per aver ricevuto dalla SS Calcio Venezia Spa durante la stagione sportiva 2008/09 un pagamento extracontrattuale di Euro 5.000, a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello ufficialmente pattuito e al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; 6. il Signor Vittorio Fioretti, all’epoca dei fatti non tesserato ma di fatto dirigente della SS Calcio Venezia Spa, per rispondere delle seguenti violazioni: - 6.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere concordato, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e il Signor Michele Pirro, con il calciatore Valerio Bertotto la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 10.000, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali per ulteriori Euro 25.000 (consegnati all’atleta il 2 febbraio 2009 e il 18 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; - 6.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e con il Signor Michele Pirro, concordato con il calciatore Ivanoe Lanzara la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 12.400, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali per ulteriori Euro 8.550 (consegnati all’atleta il 2 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; - 6.3. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso con il Signor Arrigo Poletti e con il Signor Michele Pirro, concordato con il calciatore Federico Raul Laurito la stipula di un contratto di prestazioni sportive con la SS Calcio Venezia Spa per un importo lordo di Euro 7.600, nonché la corresponsione al medesimo da parte del sodalizio di compensi extracontrattuali ulteriori per alcune migliaia di Euro (consegnati all’atleta il 2 febbraio 2009 dal consigliere delegato Michele Pirro), al fine di limitare i versamenti contributivi e gli oneri erariali a carico della medesima Società; - 6.4. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver, in concorso con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Nicola Salerno e il Signor Michele Pirro, concluso nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver, in concorso con il Signor Arrigo Poletti, con il Signor Nicola Salerno e con il Sig. Michele Pirro, corrisposto un compenso extracontrattuale di Euro 20.000,00 al Signor Rijat Shala, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli che sarebbero stati ufficialmente pattuiti e al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 6.5. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso, con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Nicola Salerno e il Signor Michele Pirro, il 17 febbraio 2009 concordato la stipula da parte della SS Calcio Venezia Spa con il Signor Antonino Cardinale di un contratto di prestazioni sportive per Euro 7.500, ma con la corresponsione al medesimo di Euro 25.000 a titolo di compensi extracontrattuali ulteriori al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; 7. il Signor Nicola Rosario Salerno, all’epoca dei fatti iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per rispondere delle seguenti violazioni: - 7.1. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per avere, in concorso, con il Signor Arrigo Poletti, il Signor Vittorio Fioretti e il Signor Michele Pirro, il 17 febbraio 2009 concordato la stipula da parte della SS Calcio Venezia Spa con il Signor Antonino Cardinale di un contratto di prestazioni sportive per Euro 7.500, ma con la corresponsione al medesimo di Euro 25.000 a titolo di compensi extracontrattuali ulteriori al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 7.2. art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, CGS) e art. 94 NOIF, per aver concordato per conto della Società SS Calcio Venezia Spa, nella stagione sportiva 2008/09 un accordo economico, non formalizzato in documento cartaceo e non depositato presso la Lega di competenza, con il Signor Rijat Shala e per aver concorso, con il Signor Arrigo Poletti, con il Signor Vittorio Fioretti e con il Signor Michele Pirro, all’effettuazione di un pagamento extracontrattuale di Euro 20.000,00 al Signor Rijat Shala, a titolo di compensi ulteriori rispetto a quelli che sarebbero stati ufficialmente pattuiti e al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società; - 7.3. art. 1 bis, comma 3, CGS vigente per non essersi presentato alle audizioni concordate con l’Ufficio della Procura Federale. Nei termini prescritti il deferito Salerno presentava memoria difensiva eccependo, in via preliminare, l’irritualità della riapertura delle indagini con conseguente nullità del deferimento e contestando nel merito l’incolpazione elevata a suo carico. Con email del 9 maggio 2016, il deferito Fioretti eccepiva la violazione del diritto di difesa per incompletezza degli atti trasmessi dalla Procura Federale a seguito della comunicazione della conclusione delle indagini, chiedendo la trasmissione degli atti a detto Ufficio. Il dibattimento Alla riunione del 12.5.2016, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza in ordine alla eccepita incompletezza degli atti ricevuti dalle difese ex art. 30, comma 10, CGS: “Vista l’eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Fioretti relativa alla violazione del diritto di difesa; rilevato che alle difese dei deferiti che ne hanno fatto richiesta gli atti allegati al deferimento risultano trasmessi soltanto parzialmente, come peraltro riconosciuto dal rappresentante della Procura Federale presente; rilevato che, in particolare, le difese non hanno avuto accesso completo agli allegati alla Relazione di indagini in atti; considerato che ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa è necessario che la Relazione di indagini sia messa a disposizione delle difese che ne avevano fatto richiesta nella sua integralità; riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni anche di natura preliminare. P.Q.M. Dispone il rinvio al 26 maggio 2016 ore 15.30, mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.”. Alla riunione del 26.5.2016 le difese dei deferiti sollevavano ulteriori eccezioni preliminari come riportate a verbale. Riservato ogni provvedimento, il Tribunale disponeva rinvio al 14.7.2016 in considerazione dell’impedimento a comparire rappresentato dal deferito Fioretti a mezzo del difensore. Alla riunione odierna, preso atto dell’intervenuta rinuncia all’incarico del difensore del Signor Fioretti, comunicata al predetto dal professionista incaricato, e dell’assenza dell’incolpato non giustificata da alcun impedimento, le parti presenti hanno illustrato le rispettive conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per la restituzione degli atti al proprio Ufficio con riferimento alla posizione del Signor Stefano Cuoghi, erroneamente deferito avanti questo Tribunale, e per l’accoglimento del deferimento per i restanti incolpati con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Poletti Arrigo: anni 3 (tre) di inibizione ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda; Poletti Ugo: anni 2 (due) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda; Cardinale: mesi 2 (due) di squalifica ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda; Laurito: mesi 1 (uno) di squalifica; Fioretti: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; Salerno: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda per le violazioni sopra descritte sub n. 7.1 e 7.2 e mesi 3 (tre) di inibizione per la violazione sub n. 7.3; La difesa del deferito Salerno ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito, illustrando ulteriormente gli argomenti di cui alla memoria in atti, anche alla luce della consultazione degli allegati messi a disposizione dal Tribunale con l’ordinanza del 12.5.2016, come da verbale. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni procedurali sollevate alla riunione del 26.5.2016 dalla difesa Salerno e con email del 9.5.2016 dalla difesa Fioretti in occasione della riunione del 12.5.2016, ulteriormente discusse dalle parti comparse in dibattimento. Entrambe le eccezioni difensive, solo in parte coincidenti, muovono dal presupposto che il CD contenente le copie, in formato “pdf”, degli atti in forma cartacea del presente procedimento, consegnato alle difese nella fase delle indagini, fosse incompleto, non contenendo gli allegati n. 49 e segg. alla relazione 5.1.2015 ovvero “le dichiarazioni rilasciate dalle parti interessate, in fase d’indagine” (cfr. mail 9.5.2016 cit.). Detta incompletezza darebbe luogo, per la difesa Fioretti, ad una violazione del diritto di difesa idonea a far regredire il procedimento alla fase delle indagini; per la difesa Salerno all’impossibilità per il Tribunale di utilizzare per la decisione gli atti non “copiati” nel CD, anche in considerazione della mancata messa a disposizione degli stessi atti al momento della notificazione del deferimento e della fissazione dell’udienza avanti questo Tribunale. Le eccezioni sollevate sono destituite di fondamento. Quanto alla posizione del deferito Fioretti, va premesso che non vi è prova alcuna circa la lamentata incompletezza del CD ottenuto a seguito della richiesta inoltrata alla Procura Federale in data 2.11.2015, atteso che la difesa all’epoca incaricata non ha documentato quanto asserito nella email del 9.5.2016, depositando quantomeno il supporto. Ma anche ipotizzando che nella fase delle indagini la copia informatica degli atti consegnata al rappresentante del deferito non fosse in toto conforme al fascicolo cartaceo depositato presso la Procura Federale, detta circostanza non sarebbe idonea a fondare in concreto alcuna violazione del diritto di difesa del Fioretti e alcuna conseguente nullità. Da un lato, infatti, nessuna norma del Codice di Giustizia sportiva prevede la nullità e/o l’invalidità del deferimento per l’omessa consegna di copia integrale degli atti del procedimento nella fase delle indagini, sicché l’eccezione sollevata si scontra con il principio di tassatività delle cause di nullità. Dall’altro, costituisce comunque principio generale del nostro ordinamento quello per cui la nullità non può essere eccepita o rilevata dalla parte che vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa. Ebbene, risulta dagli atti come a seguito della notificazione della comunicazione della conclusione delle indagini, con l’istanza del 2.11.2015 il deferito, oltre a richiedere copia degli atti, abbia presentato una memoria difensiva e chiesto di essere sentito personalmente. Risulta altresì come la relativa audizione sia avvenuta il successivo 15.1.2016 e dunque quando la parte era già in possesso e a conoscenza di tutti gli atti contenuti nel CD, ivi compresa la relazione 5.1.2015 i cui allegati, espressamente indicati in una dettagliata ed esaustiva elencazione alle pagg. da 2 a 12 dell’atto, si eccepiscono ora come mancanti (cfr. relazione 5.1.1015). Dal ritiro del CD asseritamente incompleto e fino alla data dell’audizione (e anche successivamente), il deferito o la sua difesa ben avrebbero potuto richiedere l’integrazione delle copie informatiche ricevute poiché perfettamente a conoscenza degli atti eventualmente mancanti, descritti in dettaglio nella relazione 5.1.2015 medesima, sempreché li avessero ritenuti utili e/o rilevanti. E che il deferito avesse precisa cognizione degli atti del procedimento e delle contestazioni mossegli dalla Procura Federale risulta evidente, ad avviso del Tribunale, dal tenore letterale del verbale di audizione del 15.1.2016, in cui, oltre a respingere dettagliatamente gli addebiti, il Fioretti ha sollevato addirittura eccezioni di natura procedurale. Peraltro, anche nell’ambito del procedimento penale, dove sussiste un vero e proprio obbligo del pubblico ministero di depositare tutti gli atti relativi alle indagini, sancito dall’art. 416 c.p.p., la Suprema Corte ha ritenuto insussistente qualsivoglia ipotesi di nullità o inutilizzabilità nel caso di mancato deposito al giudice di atti qualora – analogamente al caso di specie – “nel fascicolo (…) vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate (…) essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi” (così, Cass. Pen. Sez. I, 26.9.2003, Ced 255786), richiedendo se del caso una integrazione del fascicolo con gli atti mancanti. Va poi considerato che la violazione in sé, nel nostro caso neppure prevista espressamente, non sarebbe comunque sufficiente a ravvisare una violazione del diritto di difesa, non essendosi in concreto verificata la lesione di una delle facoltà ad esso riconducibili: il deferito ha avuto modo di offrire la propria versione dei fatti non solo dopo la conclusione delle indagini ma anche nel loro corso, essendo stato sentito in data 20.12.2014 come risulta dal relativo verbale (indicato, peraltro, tra gli allegati alla già menzionata relazione). Nessuna facoltà difensiva risulta in conclusione pregiudicata nella fase delle indagini. A fortiori nella fase successiva alla notifica del deferimento, poiché gli atti di cui oggi si lamenta l’omesso inserimento nel CD sono stati certamente messi a disposizione delle parti nella nuova versione dello stesso. L’eccezione sollevata dalla difesa Fioretti risulta dunque priva di fondamento e va respinta. Analogamente destituita di fondamento è l’eccezione sollevata per la prima volta nel corso della riunione del 26.5.2016 dalla difesa Salerno. Sul punto, oltre al richiamo alle considerazioni sin qui svolte, va rilevata l’assoluta carenza di interesse della parte quantomeno sotto il profilo della invocata inutilizzabilità degli atti perché non messi a disposizione degli incolpati nella fase delle indagini. Come correttamente rilevato dal rappresentante della Procura Federale, infatti, in tale fase la difesa Salerno non ha inoltrato alcuna richiesta di copia degli atti del procedimento e dunque non ha mai ricevuto da detto Ufficio nessun supporto, completo o incompleto che sia. Con la conseguenza che essa non può ora invocare alcun vizio processuale attinente quel diritto di difesa che allora non ha inteso esercitare. Quanto poi al diverso profilo relativo alla richiesta di espunzione dal fascicolo processuale e/o inutilizzabilità degli allegati n. 49 e seguenti, va ribadito che al deferimento sono stati allegati tutti gli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale e i documenti a fondamento dell’esercizio dell’azione disciplinare (ivi comprese le dichiarazioni richiamate nel deferimento medesimo) e che solo per mero errore materiale alcuni allegati alla relazione del 5.1.2015 non sono stati inseriti nel CD consegnato alla difesa che aveva inoltrato richiesta di copia ex art. 30, CGS. Con l’ordinanza del 12.5.2016, questo Tribunale ha però disposto la trasmissione di detti atti alle difese. Avendo dunque il Tribunale posto rimedio all’originario errore materiale e disposto il rinvio preliminare del dibattimento per consentire ai deferiti di consultare gli atti mancanti nelle rispettive copie del CD ed assumere tutte le eventuali iniziative processuali ritenute opportune, nessuna violazione del diritto di difesa può dirsi sussistente nel caso di specie. Tantomeno può dirsi sussistere un vizio di inutilizzabilità degli atti più volte menzionati, sanzione semmai invocabile nelle ipotesi di mancata trasmissione tout court e non nel caso di mancata “copiatura” e/fotocopiatura di atti ritualmente e integralmente trasmessi. Le eccezioni sollevate vanno dunque respinte. Deve poi essere esaminata l’ulteriore eccezione preliminare sollevata nella memoria difensiva depositata ex art. 30, CGS, dalla difesa Salerno relativa alla lamentata irritualità del deferimento. Al riguardo, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal deferito, l’archiviazione del procedimento e la successiva riapertura delle indagini ben potevano essere disposte – in astratto – dalla Procura Federale in forza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva in vigore al momento dell’adozione dei relativi provvedimenti (artt. 32quinquies e 32ter, CGS). Non prevedendo la normativa che ha introdotto il Codice di Giustizia Sportiva nell’attuale formulazione alcuna disciplina transitoria sul punto, si deve infatti avere riguardo al generale principio del tempus regit actum, applicabile in tema di successione di norme processuali, quale è certamente quella in questione, per cui ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento. Ne deriva che il provvedimento di archiviazione e quello di successiva riapertura delle indagini, adottati successivamente all’entrata in vigore del “nuovo” Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito di procedimenti già pendenti in tale momento, non si pongono affatto al di fuori dell’ordinamento. Con riferimento al caso in esame, tuttavia, il provvedimento di riapertura delle indagini risulta adottato al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 32ter, comma 5, CGS. La norma appena richiamata consente infatti la riapertura delle indagini “nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza”. Ebbene, da quanto è dato riscontrare dagli atti trasmessi al Tribunale, dal momento dell’adozione del provvedimento di archiviazione (6.11.2014) a quello della riapertura delle indagini (28.11.2014), non risultano essersi verificati fatti nuovi né risultano essere emerse circostanze non precedentemente conosciute. Tali non possono invero considerarsi gli atti del procedimento penale n. 4610/08 R.G.N.R. pendente avanti la Procura della Repubblica di Venezia (e, per quel che qui rileva in particolare, l’informativa della Guardia di Finanza del 5.6.2009) che sono stati acquisiti in copia dai delegati della Procura Federale fin dal data 26.4.2013 e la cui utilizzabilità a fini disciplinari è stata autorizzata dall’Autorità Giudiziaria procedente con provvedimento ricevuto dalla Procura Federale il 31.10.2014, data anch’essa anteriore al provvedimento di archiviazione. Null’altro si rinviene negli atti trasmessi a questo Tribunale a fondamento del provvedimento ex art. 32ter, comma 5, CGS adottato, essendo gli accertamenti operati dalla Procura Federale tutti successivi al 28.11.2014. Con la conseguenza che la riapertura delle indagini è stata disposta nel caso di specie al di fuori delle ipotesi previste. Per completezza va rilevato come non colga nel segno l’obiezione sollevata nel corso della riunione del 12.5.2016 e nel corso della discussione finale dal rappresentante della Procura Federale per cui l’archiviazione disposta il 6.11.2014 costituirebbe un atto dovuto, a seguito della comunicazione dell’intendimento formulata il precedente 2.10.2014. A prescindere dall’ovvio rilievo per cui, secondo l’attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva, la comunicazione dell’intendimento è unicamente un atto prodromico al provvedimento di archiviazione, ininfluente sul procedimento disciplinare che continua infatti legittimamente a pendere (tant’è che, nel caso in esame, dopo la sua adozione la Procura Federale ha richiesto notizie al Pubblico Ministero di Venezia sullo stato del procedimento penale), soccorre in ogni caso sul punto il costante insegnamento della Corte di Cassazione in tema di revocabilità della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in pendenza della decisione del giudice per le indagini preliminari (per tutte, Cass., Sez. II, 18.4.2007, n. 18774). La Suprema Corte ha infatti più volte affermato la possibilità del PM di revocare (anche implicitamente) la precedente richiesta di archiviazione, ancorché ritualmente trasmessa al GIP, sottolineando l’inesistenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto di revoca degli atti di parte al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero di quegli atti suscettibili di introdurre fasi successive del procedimento (ad esempio gli atti con i quali si esercita l’azione penale) ovvero quelli produttivi di effetti di per sé irretrattabili (ad esempio la rinuncia all’impugnazione). In applicazione dei principi appena evidenziati non può che concludersi che il Procuratore Federale, in presenza del “nulla osta” giunto dalla Procura della Repubblica di Venezia in epoca successiva alla manifestazione dell’intendimento ma anteriore al provvedimento di archiviazione, ben avrebbe potuto non disporre l’archiviazione del procedimento, revocando la precedente “intenzione”, ancorché comunicata ex art. 32quinquies, comma 4, CSG. Ritenuta dunque l’irritualità della riapertura delle indagini disposta in data 28.11.2014, quanto alle conseguenze processuali va rilevato che la normativa domestica vigente non prevede alcun istituto analogo all’autorizzazione di cui all’art. 414 c.p.p. e dunque alcun sindacato sulle motivazioni per le quali il Procuratore Federale si determini a detta riapertura, atteso che tale decisione è demandata allo stesso organo che ha in precedenza ritenuto di dover archiviare il procedimento. Né il Codice di Giustizia sportiva prevede una causa di nullità del deferimento adottato in violazione di quanto disposto dall’art. 32ter, comma 5 ovvero una causa di improcedibilità del deferimento. Ne deriva, da un lato, che il deferimento che ha dato origine al presente procedimento non può dirsi affetto da nullità e, dall’altro, che l’azione disciplinare risulta legittimamente esercitata. L’eccezione difensiva sul punto non merita dunque accoglimento. Tuttavia, l’irrituale riapertura delle indagini non pare senza conseguenze sul piano processuale nell’attuale impianto del Codice di Giustizia sportiva. Se infatti nessuna sanzione è prevista espressamente per la violazione dell’art. 32ter, comma 5, va rilevato come invece il comma 3 del successivo art. 32quinquies richiami un principio generale dell’ordinamento statale, disponendo che siano da considerarsi inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini, originario o prorogato. Quand’anche irritualmente disposta, dunque, la riapertura delle indagini non può comportare il compimento di atti oltre il relativo legittimo termine o l’utilizzabilità del relativi risultati. Nel caso in esame, il termine di durata delle indagini va individuato in quello prorogato dalla Corte Federale su richiesta del Procuratore Federale secondo le disposizioni all’epoca vigenti e da ultimo fissato al 31.12.2014 (cfr. C.U. del 29.5.2014 in atti). Vale solo la pena di rilevare che sul punto non si pone un problema di applicabilità della normativa successivamente entrata in vigore, attesa la specifica disposizione transitoria introdotta dal legislatore sportivo in relazione alla disciplina dei termini di cui all’art. 32quinquies, comma 3, prevedendo che le relative modifiche “si applicano ai procedimenti iscritti nel relativo registro dalla data della loro entrata in vigore”. Da quanto sopra deriva che ai fini del presente giudizio sono da considerarsi utilizzabili tutti e solo gli atti di indagine compiuti e/o acquisiti sino alla data sopra indicata. E, per quel che qui maggiormente rileva, devono considerarsi pienamente utilizzabili gli atti del procedimento penale n. 4610/08 R.G.N.R., nonché tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini disciplinari fino alla data indicata. Venendo ora alle specifiche contestazioni elevate nel deferimento, risulta pacificamente in atti che nel corso della stagione 2008/2009, e in particolare nel mercato del gennaio 2009, la SS Calcio Venezia Spa avesse concluso contratti di prestazione sportiva con i calciatori Bertotto, Cardinale, Lanzara e Laurito, i cui compensi formalmente previsti sono stati però integrati attraverso la corresponsione di somme di denaro in contanti. Analoghi accordi, ancorché non formalizzati in un contratto e nel conseguente tesseramento, risultano intervenuti con il calciatore Shala, anch’egli beneficiario di denaro in contanti. In particolare, le attività di captazione poste in essere nell’ambito del procedimento penale n. 4681/09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, hanno consentito di documentare il quadro dei rapporti intercorsi tra i vertici della Società, i calciatori indicati ed altri soggetti di volta in volta intervenuti, caratterizzati dalla stipulazione di contratti per prestazioni sportive con compensi ufficiali molto contenuti nell’ammontare e da comunicare formalmente agli organi federali preposti e la contemporanea pattuizione di compensi ufficiosi “in nero”. Detto quadro risulta confermato ed arricchito dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale nel corso delle indagini, prime fra tutte quelle rese dai Signori Arrigo Poletti e Michele Pirro. Arrigo Poletti ha infatti ammesso di essersi accordato con i calciatori Laurito, Lanzara, Bertotto, Cardinale e Shala per la corresponsione di compensi extracontrattuali in contanti nel corso della stagione sportiva 2008/2009, in considerazione di riferite difficoltà finanziarie della Società. Analogo accordo ha riferito di aver concluso con il calciatore Zerbini, all’epoca già tesserato con la SS Venezia. Agli accordi era poi seguita l’esecuzione attraverso la dazione di somme di denaro materialmente consegnate da Michele Pirro. Le dichiarazioni del Presidente del consiglio di amministrazione della Società sulle vicende contrattuali ed extracontrattuali dei calciatori Laurito, Lanzara, Bertotto, Shala, Cardinale e Zerbini, trovano riscontro in quelle del Signor Michele Pirro, consigliere di amministrazione e primo collaboratore del Poletti, sostanzialmente sovrapponibili, e indirettamente anche in quelle del consigliere Morat, che ha riferito di essere a conoscenza dei contributi in contanti corrisposti dal Poletti verso calciatori, pur non essendo egli in grado di riferirne i nominativi. Al compendio probatorio appena delineato si aggiungono poi le dichiarazioni confessorie del calciatore Bertotto, il quale ha ammesso la ricezione delle somme in contanti da parte degli emissari della Società. Tanto appare sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere provati i fatti oggetto del deferimento con riguardo alla stipulazione degli accordi “paralleli” con i calciatori sopra indicati e al versamento delle somme in contanti in esecuzione degli stessi. Il tutto in violazione delle norme federali in materia e al pacifico fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva della Società. Quanto alle posizioni individuali, risulta provata anzitutto la responsabilità del deferito Arrigo Poletti in ordine alle pattuizioni e alle dazioni di denaro oggetto di contestazione nel deferimento come sopra descritti sub nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 limitatamente alle dazioni in favore del calciatore Zerbini, 1.5 dallo stesso peraltro ampiamente ammesse nel quadro di una ampia collaborazione in fase di indagini. Del pari è provata la responsabilità del deferito Ugo Poletti con riguardo ai fatti oggetto di contestazione nel deferimento come sopra descritti sub nn. 2.1, 2.2, 2.3; egli infatti, pur non essendo indicato come partecipante alle contrattazioni in maniera diretta, si è fattivamente adoperato nel reperire le somme di denaro occorrenti all’esecuzione dei pagamenti illecitamente pattuiti di cui era perfettamente a conoscenza, come risulta dalle intercettazioni in atti e dalle dichiarazioni del consigliere Pirro. Ad analoghe conclusioni non può che pervenirsi anche con riferimento alle posizioni dei deferiti Cardinale e Laurito. Le dichiarazioni convergenti dei soggetti sopra indicati (Poletti Arrigo, Pirro e Morat) consentono di ritenere inattendibili le versioni dei fatti dagli stessi rese nel corso delle indagini e fondato il deferimento. Quanto alla posizione del deferito Fioretti, è pacifico in atti che egli si sia occupato della stipulazione degli accordi con i calciatori più volte indicati, essendo intervenuto per conto dei fratelli Poletti per “occuparsi del mercato” del gennaio 2009 (cfr. verbale di audizione Pirro). Sul suo ruolo dirigenziale svolto di fatto nella trattazione dei tesseramenti di Bertotto, Laurito, Cardinale, Lanzara e in quello di Shala (quest’ultimo poi non formalizzato), non residuano dubbi di sorta essendo stato indicato da tutti i soggetti intervenuti come uno dei protagonisti diretti delle trattative (si vedano le dichiarazioni di Poletti, Pirro, Seno, Lanzara, Bertotto, Morat). Del resto, lo stesso Fioretti, pur tentando di minimizzare il proprio ruolo, in occasione dell’audizione del dicembre del 2014, ha ammesso di essere intervenuto in occasione del tesseramento, quantomeno, dei calciatori Bertotto e Laurito. Ne deriva la pacifica responsabilità del predetto in ordine a tutte le violazioni ascrittegli (come descritte sub n. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5). Per scrupolo si rileva come non valgano a superare il compendio probatorio sopra evidenziato le considerazioni difensive svolte dal deferito, anche nel corso delle indagini, per cui egli avrebbe agito solo a titolo amicale, atteso che la quasi totalità dei soggetti sentiti nel corso delle indagini lo ha descritto invece come un vero e proprio “emissario” dei fratelli Poletti. Quanto alla posizione del deferito Salerno, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova delle violazioni allo stesso ascritte con riguardo al tesseramento dei calciatori Cardinale e Shala, meglio sopra descritte ai nn. 7.1 e 7.2. Non emerge infatti dagli atti acquisiti che in occasione della conclusione degli accordi con i calciatori appena indicati con la SS Calcio Venezia Spa il deferito avesse agito quale dirigente di fatto o, più genericamente, rappresentante della Società. Sul punto, Arrigo Poletti in primis ha riferito, con dichiarazione da ritenersi attendibile a fronte della ampia confessione resa dal predetto in ordine alle vicende in questione, di aver sempre ritenuto Salerno un agente di calciatori, soggetto per definizione estraneo alla Società. Nulla aggiungono, in merito al ruolo del Salerno, le dichiarazioni del Seno (che ha riferito che il deferito ha accompagnato il calciatore Cardinale presso la Società, aggiungendo che era un “buon affare”), o quelle del Pirro (che ha riferito unicamente di consigli in merito al calciatore Shala), o ancora quelle di Fioretti (che ha indicato Salerno unicamente come partecipante alle trattative per i due calciatori). Ne deriva, ad avviso del Tribunale, che manca la prova delle condotte contestate, peraltro finalizzate, secondo il deferimento, alla limitazione degli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società. Il comportamento del Salerno, per come descritto dai soggetti intervenuti in occasione del tesseramento dei calciatori Shala e Cardinale nelle dichiarazioni in atti, potrebbe al più essere sussumibile nella violazione di cui all’art. 10, CGS, non contestata però nel deferimento e in ogni caso ormai prescritta essendo spirato il termine massimo di cui all’art. 25, comma 2, CGS, nella previgente come nella vigente formulazione, con la conclusione della stazione sportiva 2014/2015. Quanto alle ulteriori violazioni in materia gestionale ed economica contestate nell’atto di deferimento, va ancora affermata la responsabilità dei Signori Arrigo e Ugo Poletti in relazione alle violazioni sopra descritte sub 1.6 e 2.4 attinenti la pattuizione e il successivo versamento, in favore di calciatori della SS Calcio Venezia Spa, di somme di denaro in contanti per complessivi Euro 70.000,00 in cambio di una riduzione degli ingaggi ufficiali. Sul punto, non paiono contraddette da alcun elemento rinvenibile in atti le dichiarazioni confessorie del Signor Arrigo Poletti, che anzi trovano conferma in quelle del consigliere Pirro che, sebbene in modo più generico, ha riferito che ai calciatori della Società fu proposto il versamento di somme di denaro in nero e che alcuni di essi si opposero. Resta invece contraddittoria la prova in ordine alla responsabilità del Poletti Arrigo con riguardo alle violazioni sub 1.4 limitatamente al contestato versamento in contanti di Euro 5.000,00 in favore dell’allenatore Cuoghi, atteso che le sole dichiarazioni, pur precise, del consigliere Pirro non hanno trovato diretto riscontro. Analogamente, non risulta raggiunta la prova con riferimento alla contestazione sub 1.7, relativa alla pattuizione di dazioni di denaro contante in favore del Direttore sportivo Seno, dazione esclusa dallo stesso Poletti e non riferita, neppure in termini generici, dal consigliere Pirro. Venendo ora alle residue incolpazioni, nel deferimento si contesta ancora al Poletti di aver preso parte alle trattative per la stipulazione degli accordi con i calciatori più volte indicati in costanza di esecuzione della sanzione dell’inibizione allo stesso irrogata dagli organi della giustizia sportiva (sub nn. 1.8 e 1.9). Ebbene, per quanto pacificamente documentate in atti, le violazioni contestate sono ormai prescritte, pur tenendo conto dell’atto interruttivo ex art. 25, comma 2, CGS, essendo il relativo termine massimo spirato con la conclusione della stagione sportiva 2014/2015. Quanto osservato sulla posizione del deferito Salerno, consente di ritenere insufficiente la prova della violazione ascritta al Poletti sub 1.11, di essersi avvalso del medesimo in occasione delle trattative per il tesseramento dei calciatori Carnevali e Shala, non essendoci prova dell’aver agito il Salerno per conto della Società. Peraltro, in fase di audizione, dopo aver confessato altre più gravi violazioni, il Poletti ha riferito di aver sempre ritenuto il Salerno un agente di tali calciatori e non vi è ragione per non ritenerlo attendibile sul punto. Non trova ancora riscontro in atti la violazione ascritta al Poletti e descritta sub n. 1.12 relativa all’apposizione della firma apocrifa del consigliere Morat su alcuni dei contratti oggetto del deferimento. Sul punto, le dichiarazioni di quest’ultimo, che ha disconosciuto la propria firma indicando nel Poletti il relativo autore per via della calligrafia riportata sui moduli, non hanno trovato pieno riscontro. Il Poletti, che pure ha ammesso violazioni assai gravi nell’ambito del presente procedimento, ha infatti respinto l’addebito; né altro elemento è rinvenibile in atti a riscontro della dichiarazione accusatoria. Va invece ritenuta assorbita nella più ampia contestazione sub 1.1 l’ultima violazione ascritta al Poletti e sopra descritta sub 1.10 quella cioè di essersi avvalso nelle trattative più volte ricordate del Fioretti, soggetto non autorizzato. Da ultimo non sussiste la violazione ascritta al deferito Salerno sub n. 7.3 relativa alla mancata comparizione alle audizioni concordate con l’Ufficio della Procura Federale. Da un lato, le giustificazioni addotte dal deferito al momento della comunicazione delle date delle convocazioni, che non paiono prima facie pretestuose, dall’altro gli errori materiali contenuti nelle convocazioni stesse, a cominciare dalla data dell’audizione per finire alla convocazione per un orario coincidente con l’atterraggio del volo e dunque incompatibile con la presenza del deferito avanti il delegato della Procura, consentono di ritenere che il medesimo non si sia volontariamente sottratto all’adempimento. Il Tribunale ritiene equo determinare le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto, da un lato, della condotta processuale di ciascuno dei deferiti, dall’altro, del numero di violazioni per le quali si è ritenuta la responsabilità del deferito. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare le seguenti sanzioni: - al Signor Arrigo Poletti: anni 2 (due) di inibizione ed € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda; - al Signor Ugo Poletti: mesi 18 (diciotto) di inibizione ed € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda; - al Signor Antonio Cardinale: giorni 40 (quaranta) di squalifica ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda; - al Signor Federico Raul Laurito: mesi 1 (uno) di squalifica; - al Signor Vittorio Fioretti: mesi 6 (sei) di inibizione ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda; delibera di prosciogliere: - il Signor Arrigo Poletti in ordine alle violazioni contestate sub nn. 1.4 limitatamente ai versamenti in favore di Stefano Cuoghi, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.12 come sopra descritte; - il Signor Nicola Rosario Salerno da tutte le violazioni ascrittegli; dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale con riferimento alla posizione del Signor Stefano Cuoghi.
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