F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (241) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI PARIS (Presidente della Società SSD Avezzano Calcio), NICCOLÒ MINUTOLO, MATTEO ESPOSITO (calciatori), ALESSANDRO TORELLI, IVAN JACOBUCCI, DANILO BATTISTA, WALLI BALDUCCI, CORRADO DE ANGELIS (Dirigenti della Società SSD Avezzano Calcio), Società USD AVEZZANO CALCIO – (nota n. 12721/830 pf15-16/AA/ac del 10.05.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006/TFN del 20 Luglio 2016 (241) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI PARIS (Presidente della Società SSD Avezzano Calcio), NICCOLÒ MINUTOLO, MATTEO ESPOSITO (calciatori), ALESSANDRO TORELLI, IVAN JACOBUCCI, DANILO BATTISTA, WALLI BALDUCCI, CORRADO DE ANGELIS (Dirigenti della Società SSD Avezzano Calcio), Società USD AVEZZANO CALCIO - (nota n. 12721/830 pf15-16/AA/ac del 10.05.2016). Il deferimento Con provvedimento del 10 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) l’Avv. Gianni Paris, nella qualità di Presidente della Società Avezzano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF, 40 comma 3 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Minutolo Niccolò ed Esposito Matteo e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi, il Minutolo Niccolò per 14 gare ed Esposito Matteo per 1 gara ed altre due in distinta come assistente arbitrale del Campionato Giovanissimi; in particolare il giocatore Minutolo Niccolò non essendo residente nella regione Abruzzo non tesserabile per la Società; 2) il calciatore Minutolo Niccolò, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF per avere disputato 14 gare ufficiali del Campionato giovanissimi nelle fila della Società SSD Avezzano Calcio e precisamente: Amiternina – Avezzano del 18.10.2015; Avezzano – Marsica Calcio del 26.10.2015; ASD Pescina – Avezzano del 1.11.2015; Avezzano – Caldora Pescara del 9.11.2015; Alba Adriatica – Avezzano del 15.11.2015; Avezzano – Celano del 23.11.2015, Avezzano – Delfino Flacco del 29.11.2015; Avezzano – Pineto del 14.12.2015; Cedas Olympia – Avezzano del 20.12.2015; S. Omero – Avezzano del 3.1.2016; Avezzano Caldora dell’11.1.2016; Roseto – Avezzano del 17.1.2016; Avezzano – Celano del 31.1.2016 e Delfino Flacco – Avezzano del 6.2.2016 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 3) il calciatore Esposito Matteo, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS, in relazione agli artt.10, comma 2, del CGS, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver disputato la gara del campionato giovanissimi Avezzano – Pineto del 14.12.2015 nelle fila della SSD Avezzano senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, venendo poi inserito in altre due distinte di gara, nella prima come assistente arbitrale (Roseto – Avezzano del 17.1.2016) e nella seconda, del 1.2.2016, gara a cui non ha preso parte perché depennato prima dell’inizio; 4) il Sig. Torelli Alessandro, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della medesima Società in occasione delle gare del campionato giovanissimi Avezzano – Marsica Calcio del 26.10.2015, Alba Adriatica – Avezzano del 15.11.2015, Avezzano – Celano del 23.11.2015, Avezzano – Delfino Flacco del 7.12.2015, Avezzano – Pineto del 14.12.2015, Avezzano – Caldora Calcio dell’11.1.2016 e Roseto Calcio – Avezzano del 17.1.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle 7 gare di cui sopra, nonché per l’utilizzo del giocatore Esposito Matteo nella gara Roseto Calcio – Avezzano del 17.1.2016 come assistente arbitrale; 5) il Signor Jacobucci Ivan, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della stessa Società in occasione della gara Delfino Flacco – Avezzano del 6.2.2016 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, perché non tesserato, il giocatore Minutolo Niccolò e sottoscrivendo la distinta ufficiale di gara con attestazione di regolare tesseramento, disponendo inoltre l’inserimento nella lista arbitrale del giocatore Esposito Matteo come assistente arbitrale, pur essendo quest’ultimo in posizione irregolare, in quanto non tesserato; 6) il Signor Battista Danilo, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della medesima Società in occasione della gara Avezzano – Caldora Pescara Calcio del 9.11.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, poiché non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara suddetta; 7) il Signor Balducci Walli, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.IF., per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della medesima Società in occasione della gara Ceda Olympia – Avezzano del 20.12.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la distinta ufficiale della gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo in tal modo che il medesimo partecipasse alla gara suddetta; 8) il Signor De Angelis Corrado, nella qualità di dirigente della SSD Avezzano, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF per avere egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della stessa Società in occasione della gara Amiternina – Avezzano del 18.10.2015 del campionato giovanissimi in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Minutolo Niccolò, sottoscrivendo la relativa distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore medesimo, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara; 9) la SSD Avezzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dall’Avv. Paris Gianni (Presidente), dai giocatori Minutolo Niccolò ed Esposito Matteo, e dai dirigenti Torelli Alessandro, Jacobucci Ivan, Battista Danilo, Balducci Walli e De Angelis Corrado, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS Nei termini consentiti dalla normativa federale nessuno dei soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Alla del 14.7.2016 riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria della responsabilità disciplinare dei deferiti con conseguente irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) all’Avv. Paris Gianni, nella qualità di Presidente della SSD Avezzano Calcio l’inibizione per anni uno e mesi sei; b) al Sig. Minutolo Niccolò la squalifica per sei giornate; c) al Sig. Esposito Matteo la squalifica per una giornata; d) al Sig. Torelli Alessandro, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l’inibizione per anni uno e) al Sig. Jacobucci Ivan, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l’inibizione per mesi tre; f) al Sig. Battista Danilo, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l’inibizione per mesi tre; g) al Sig. Balducci Walli, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l’inibizione per mesi tre; h) al Sig. De Angelis Corrado, dirigente della SSD Avezzano Calcio, l’inibizione per mesi tre; i) alla SSD Avezzano Calcio, la penalizzazione di nove punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, ovvero nella categoria giovanissimi, oltre euro 800 di ammenda. Motivi della decisione Il deferimento in oggetto è fondato e pertanto merita di essere accolto. L’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della segnalazione del Comitato Regionale Abruzzo del 23 febbraio 2016 con la quale si comunicava la circostanza secondo la quale il calciatore Minutolo Niccolò aveva partecipato in difetto di tesseramento a n. 14 gare della SSD Avezzano Calcio del campionato giovanissimi dal 18 ottobre 2015 al 6 febbraio 2016 (gare meglio identificate nella parte che precede), non essendo peraltro lo stesso residente in Abruzzo, e che il calciatore Esposito Matteo, tesserato per la predetta Società abruzzese dal 18 gennaio 2016, aveva partecipato in maniera irregolare, in quanto non tesserato, ad una gara del 14 gennaio 2015, oltre ad essere stato inserito nella distinta di gara del 17 gennaio 2016 ed in quella del 12 febbraio 2016 (dalla quale poi era stato depennato), ha consentito di appurare la veridicità delle predette circostanze. I soggetti avvisati, ritualmente informati della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, non hanno ritenuto opportuno provvedere al deposito di memorie difensive né tanto meno di richiedere di essere sentiti dalla Procura Federale. A parere di questo Tribunale è innegabile il dato di fatto secondo il quale le circostanze contestate dalla Procura Federale ai soggetti deferiti siano ampiamente provate ed inattaccabili con conseguente inevitabile accoglimento del deferimento in oggetto. Andranno chiaramente tenute distinte sotto il profilo sanzionatorio le posizioni, e conseguentemente le responsabilità, in capo ai dirigenti accompagnatori della SSD Avezzano Calcio, tenuto conto che mentre il Sig. Torelli Alessandro ha sottoscritto le distinte di n. 7 gare nelle quali è stato impiegato in difetto di tesseramento il calciatore Minutolo Niccolò ed ha consentito l’utilizzo del calciatore Esposito Matteo, anche esso privo di regolare tesseramento, in una gara quale assistente arbitrale, le responsabilità ravvisabili in capo ai Signori Jacobucci Ivan, Battista Danilo, Balducci Walli e De Angelis Corrado appaiono meno gravi se non altro da un punto di vista numerico delle gare in cui per questi ultimi è ravvisabile una responsabilità disciplinare. Con riferimento alle sanzioni da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi Federali, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, in accoglimento del deferimento irroga le seguenti sanzioni: a) all’Avv. Paris Gianni, nella qualità di Presidente della SSD Avezzano Calcio l’inibizione per anni uno e mesi 6 (sei); b) al Sig. Minutolo Niccolò la squalifica per 6 (sei) giornate da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017; c) al Sig. Esposito Matteo la squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017; d) al Sig. Torelli Alessandro, dirigente della SSD Avezzano Calcio, inibizione di anni 1 (uno); e) al Sig. Jacobucci Ivan, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre); f) al Sig. Battista Danilo, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre); g) al Sig. Balducci Walli, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre); h) al Sig. De Angelis Corrado, dirigente della SSD Avezzano Calcio, la inibizione di mesi 3 (tre); i) alla SSD Avezzano Calcio, la penalizzazione di 9 (nove) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, categoria giovanissimi, oltre all’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).
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