F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 25 Luglio 2016 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), FILIPPO CATALANO (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), FRANCESCO CORAPI, IVANO CIANO, ALESSANDRO BRUNO, CIRO DE FRANCO, GIUSEPPE BENINCASA, ANTONIO MONTELLA, MANOLO MOSCIARO, ROBERTO MANCINELLI, ALESSANDRO VONO, DAVIDE LODI, ROBERTO DI MAIO, STEFANO DI CUONZO, GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), CATALDO CERAVOLO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), ALFONSO FAIELLA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl – (nota n. 10443/827pf10-11 – 158pf11-12 – 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008/TFN del 25 Luglio 2016 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), FILIPPO CATALANO (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), FRANCESCO CORAPI, IVANO CIANO, ALESSANDRO BRUNO, CIRO DE FRANCO, GIUSEPPE BENINCASA, ANTONIO MONTELLA, MANOLO MOSCIARO, ROBERTO MANCINELLI, ALESSANDRO VONO, DAVIDE LODI, ROBERTO DI MAIO, STEFANO DI CUONZO, GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), CATALDO CERAVOLO (all’epoca dei fatti Agente di calciatori), ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), ALFONSO FAIELLA (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 31 marzo 2016 nei confronti di: Pasquale Bove, amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009, nello stesso periodo proprietario del 90% delle quote sociali della stessa Società, nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010/11 e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con la propria gestione al dissesto economico-finanziario della fallita Società, anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10, B1, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, D1, D2 E1, E2. M1, M2 e M3; 2) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché nella sua qualità di legale rappresentante distraeva e occultava la somma di 90.000,00 euro appartenenti alla Società attraverso le seguenti operazioni: incasso di crediti verso terzi dalla Rotundo e c. Srl per euro 24.000,00 e la successiva annotazione contabile falsa di una restituzione verso soci; incasso di crediti verso terzi dalla A.Z. Spa per euro 30.000,00 e la successiva annotazione contabile falsa di una restituzione verso soci; incasso di crediti verso terzi dalla Siare Srl per euro 36.000,00 e la successiva annotazione contabile falsa di una restituzione verso soci, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto M3; 3) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché nella sua qualità di legale rappresentante distraeva la somma di euro 51.000,00 credito vantato dalla Società FC Catanzaro Spa verso la Società Boco Srl (allo stesso riconducibile), compensato attraverso la scrittura contabile rimborso credito verso soci, in questo modo l’amministratore otteneva il vantaggio di annullare un debito della Società Bo.co. Srl allo stesso riconducibile, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto M3; 4) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché nella sua qualità di legale rappresentante distraeva la somma di euro 21.700,00 credito vantato dalla Società FC Catanzaro Spa verso la Società Bove Costruzioni Srl (allo stesso riconducibile), compensato attraverso la scrittura contabile rimborso credito verso soci, in questo modo l’amministratore otteneva il vantaggio di annullare un debito della Società Bove Costruzioni Srl allo stesso riconducibile, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto M3; 5) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, nonché dell’art. 8, commi 1 e 4, del CGS, perché nella sua qualità di legale rappresentante della FC Catanzaro Spa falsificava le scritture contabili obbligatorie allo scopo di procurarsi l’ingiusto profitto consistente nella iscrizione al campionato di calcio 2009/10, in particolare a seguito della richiesta da parte della Co.Vi.So.C. di rientrare nei parametri normativi per essere iscritti al campionato di calcio 2009/10, simulava il versamento di somme pari a 323.000,00 euro a titolo di finanziamento soci, somme versate, invece, dal Comune di Catanzaro e dalla Camera di Commercio di Catanzaro a titolo di sponsorizzazioni e contributi, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto M3; 6) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per essersi avvalso senza il conferimento di alcun mandato del Sig. Antonio Rebesco, agente di calciatori, per il tesseramento del calciatore Ivano Ciano avvenuto il 25 giugno 2008, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto L3a; - Antonio Aiello, amministratore unico della Società FC Catanzaro Spa dal 24 agosto 2009 al 17 novembre 2010, nonché nello stesso periodo proprietario del 33% e poi del 75% delle quote sociali della stessa sino al giugno 2010, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 21, commi 2 e 3, e art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver causato con la propria gestione il dissesto economico-finanziario della fallita Società, anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A1. A2, A4, A5, A9, A10, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C3, D3, D4, D5, D6, D7, E3, E4, E5, E6, E7, G, M1, M2, M3 e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché nella sua veste di amministratore unico della FC Catanzaro Spa distraeva la somma di 19.200,00 euro dallo stesso ricevuta dalla Camera di Commercio di Catanzaro, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata al punto M3; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, art. 8, commi 1, 2 e 6, per aver sottoscritto in data 6 maggio 2010, i contratti economici integrativi fraudolentemente concordati e simulati con i calciatori Davide Lodi, Alessandro Vono, Roberto Di Maio, Stefano Di Cuonzo, Manolo Mosciaro, e in data 18 ottobre 2010 con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G, M3 e N; 4) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché in concorso con i calciatori cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti in data 6 maggio 2010 con i calciatori Davide Lodi, Alessandro Vono, Roberto Di Maio, Stefano Di Cuonzo, Manolo Mosciaro e in data 18 ottobre 2010 con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economicofinanziaria della Società, ne determinavano un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti – tra stipendi, tasse ed oneri riflessi, anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 5) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 93, comma 1, delle NOIF, e art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente Sig. Francesco Romano nel contratto economico stipulato in data 6.5.2010 dal calciatore Davide Lodi con la FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L1a e L1d; 6) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, e art. 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso, nel corso della stagione sportiva 2008/09, dell’attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della FC Catanzaro Spa nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest’ultimo era contemporaneamente tesserato per la Società AC Arezzo Spa con la stessa qualifica di direttore sportivo, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del Sig. Cataldo Ceravolo, così come allo stesso contestata con il presente provvedimento; anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate al punto H; 7) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 7 aprile 2010, per essersi avvalso art. 11, comma 1, lettera a) del Regolamento Agenti Calciatori vigente dall’8 aprile 2010, nella stagione sportiva 2009/10 del Sig. Cataldo Ceravolo, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C., come dirigente di fatto della Società FC Catanzaro Spa, chiedendogli di svolgere attività nell’interesse di tale Società, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti I1, I3, I4, I5, I7, I8 e I9; 8) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 3, commi 3 e 4, e all’art. 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver stipulato in data 25 gennaio 2010 un mandato in nome e per conto della Società FC Catanzaro Spa con il Sig. Cataldo Ceravolo deliberatamente simulato per consentire all’agente Cataldo Ceravolo di ottenere un compenso per l’attività svolta nella stagione sportiva 2009/10 nel ruolo di dirigente di fatto della Società FC Catanzaro Spa, o comunque per aver svolto attività nell’interesse di tale Società, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata con il presente provvedimento, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti H1, H7, H8, I1, I2, I6, I9 e I10; - Filippo Catalano, procuratore speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa, con pieni poteri di rappresentare la Società calcistica innanzi alla F.I.G.C. e alla Lega, socio di minoranza dal 29 ottobre 2009 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010/11, 1) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 21, commi 2 e 3, e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito al dissesto economico-finanziario della fallita Società, contribuendo attivamente quale legale rappresentante all’assunzione di oneri economici insostenibili, anche per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti A1, A2, A4, A5, A9, A10, B5, B6, B7, B8, B9, C3, D3, D4, D5, D6, E5, G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, art. 8, commi 1, 2 e 6, per aver sottoscritto in data 14 maggio 2010, i contratti economici integrativi fraudolentemente concordati e simulati con i calciatori Giuseppe Benincasa, Alessandro Bruno, Francesco Corapi, Ivano Ciano, Antonio Montella, Ciro De Franco, Roberto Mancinelli, Giovan Giuseppe Di Meglio, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario, condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, perché in concorso con i calciatori cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti in data 14 maggio 2010 con i calciatori Giuseppe Benincasa, Alessandro Bruno, Francesco Corapi, Ivano Ciano, Antonio Montella, Ciro De Franco, Roberto Mancinelli, Giovan Giuseppe Di Meglio, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economicofinanziaria della Società, ne determinavano un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti – tra stipendi, tasse ed oneri riflessi, condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 4) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 93, comma 1, delle NOIF, e art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 14.5.2010 dal calciatore Alessandro Bruno con la FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L3b e L3d; 5) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver trattato per conto della Società FC Catanzaro Spa il contratto economico del calciatore Antonio Montella, stipulato in data 14 maggio 2010, con l’agente di calciatori Sig. Fulvio Frangiamone nell’interesse del calciatore senza che l’agente avesse ricevuto un regolare mandato dal calciatore Antonio Montella, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto L4; - Francesco Corapi, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 79.000,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Ivano Ciano, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 37.650,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Alessandro Bruno, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 47.428,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 16.9.2009 con la Società FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L3b e L3d; 4) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, all’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 21, comma 5, del 8 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017 Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Antonio Rebesco nel contratto economici stipulato in data 14.5.2010 con la Società FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L3b e L3d; 5) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, all’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 9.8.2010 con la ASG Nocerina Srl, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti L3c e L3d; - Ciro De Franco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 13.177,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Giuseppe Benincasa, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, al momento della sottoscrizione, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, stipulava in data 14 maggio 2010, un contratto integrativo per la stagione 2009/10 fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 34.300,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Antonio Montella, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 48.000,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per essersi fatto assistere nella trattativa per la stipula del contratto economico con la Società FC Catanzaro Spa, in data 14 maggio 2010, dall’agente di calciatori Sig. Fulvio Frangiamone senza avergli conferito regolare mandato, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata al punto L4; - Manolo Mosciaro, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 6 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 27.000,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Antonio Aiello e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Francesco Romano nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 con la FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L1b e L1d; - Roberto Mancinelli, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 14 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 68.166,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Alessandro Vono, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 6 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 27.750,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Antonio Aiello e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per essersi fatto assistere nella trattativa per la stipula del contratto economico con la Società FC Catanzaro Spa, in data 24 luglio 2009, dall’agente di calciatori Sig. Francesco Romano senza avergli conferito regolare mandato, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata al punto L1f; - Davide Lodi, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 6 maggio 2010, stipulavano un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 27.750,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Antonio Aiello e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Francesco Romano nel contratto economico stipulato in data 24.7.2009 con la FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti L1a e L1d; - Roberto Di Maio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 6 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 55.500,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Antonio Aiello e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Stefano Di Cuonzo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 6 maggio 2010, stipulava un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 27.000,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig. Filippo Catalano e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Francesco Romano nel contratto economico stipulato in data 7.8.2009 con la FC Catanzaro Spa, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti L1c e L1d; 4) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nominativo del proprio agente Sig. Gianluca Romano nel contratto economico stipulato in data 7.7.2011 con la SS JUVE STABIA Srl, condotta specificatamente descritta nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata al punto L2; - Giovan Giuseppe Di Meglio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti della Società FC Catanzaro Spa per le seguenti violazioni: 1) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Filippo Catalano, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti. In particolare, in data 14 maggio 2010, stipulavano un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 74.000,00 euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 2) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver, in concorso con il Sig. Antonio Aiello, nella sua qualità di calciatore tesserato della “FC Catanzaro Spa”, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, in data 18 ottobre 2010, stipulavano un contratto integrativo fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori 96.314,00 euro per la sola stagione 2010/11 quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; 3) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, perché in concorso con il Sig.ri Filippo Catalano e Antonio Aiello e i calciatori che hanno sottoscritto un contratto economico integrativo nella stagione 2009/10, cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della Società “FC Catanzaro Spa”; in particolare, per effetto della stipula dei contratti fraudolenti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della Società, contribuiva a determinarne un dissesto irreversibile, riversando tra l’altro sulla Società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti G e N; - Cataldo Ceravolo, all’epoca dei fatti agente di calciatori, per le seguenti violazioni: 1) articolo 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, artt. 7, comma 1, lett. a), e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori vigente sino al 7 aprile 2010, e artt. 11, comma 1, lettera a) e 19, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dall’8 aprile 2010 per avere svolto, nella stagione sportiva 2009/10 il ruolo di dirigente di fatto della Società FC Catanzaro Spa o comunque aver svolto attività nell’interesse di tale Società, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C., condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti I1, I3, I4, I5, I7, I8 e I9; 2) articolo 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, nonché Capo I del codice di condotta professionale costituente l’allegato A del citato regolamento, per aver stipulato in data 25 gennaio 2010 un mandato rosso con la Società FC Catanzaro Spa deliberatamente simulato per consentirgli di ottenere un compenso per l’attività svolta nella stagione sportiva 2009/10 nel ruolo di dirigente di fatto della Società FC Catanzaro Spa o comunque per aver svolto attività nell’interesse di tale Società, tanto anche a titolo di concorso nell’attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata con il presente provvedimento, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti H7, H8, I1, I2, I6, I9 e I10; - Roberto Amodio, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, e dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente Sig. Gianluca Romano nel contratto economico stipulato in data 7.7.2011 dal calciatore Stefano Di Cuonzo con la SS JUVE STABIA Srl condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto L2; - Alfonso Faiella, all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, e dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell’agente Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 9.8.2010 da Alessandro Bruno con la ASG Nocerina Srl, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata ai punti L3c e L3d; - la Società SS Juve Stabia Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Roberto Amodio, all’epoca dei fatti amministratore delegato con poteri di legale rappresentanza, e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al Sig. Stefano Di Cuonzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società, condotta specificatamente descritta nella parte motiva del deferimento che qui si intende integralmente richiamata al punto L2. I patteggiamenti Rilevato che alla riunione del 26 maggio 2016 presentavano istanza di patteggiamento accolta da questo Tribunale il Sig. Roberto Amodio e la Società Juve Stabia, con provvedimenti pubblicati su C.U. n. 84/TFN-SD del 27 maggio 2016. Le memorie difensive Lette le memorie depositate in giudizio nell’interesse del Sig. Aiello e dei calciatori Corapi, Ciano, Bruno, De Franco, Benincasa, Montella, Mosciaro, Mancinelli, Vono, Lodi, Di Maio, Di Cuonzo, Di Meglio; Rilevato che il Sig. Aiello ha giustificato tutti i comportamenti tenuti assumendo che nel corso della stagione sportiva i risultati sportivi erano talmente positivi da spingere numerosi finanziatori a sostenere la Società (leggi Associazione “Tribuna Gianna” e imprenditori locali) tanto da poter procedere ad una ricapitalizzazione al 53%, e che pertanto non vi furono certo comportamenti resi in violazione dei principi di lealtà e correttezza, peraltro incomprensibili in ragione del fatto che l’Aiello era azionista di maggioranza ed amministratore unico della Società. Quanto poi ai contratti dei calciatori andrebbero esaminati sotto l’aspetto della positività di definire detti rapporti guardando al futuro che in quel momento lasciava ipotizzare una promozione della Società alla serie superiore. Sottolinea inoltre l’Aiello che detti contratti furono ratificati dalla Lega ragion per cui qualificarli negativamente sembrerebbe assai difficile; Preso atto che i calciatori, seppur affidati alle cure di diversi avvocati, hanno deciso di presentare un’unica memoria difensiva nell’interesse comune; Considerato che in detta memoria si eccepisce: a) che l’inchiesta sarebbe stata divisa in tre tronconi aventi sempre lo stesso oggetto ma divisi nel tempo per eludere i termini decadenziali previsti dall’art. 32, comma 1, CGS; b) la contestazione formulata nei confronti dei calciatori (violazione art.1, comma 1, CGS e 8, commi 1, 2, 11 CGS) sarebbe un banale copia e incolla dei capi di imputazione in sede penale (non ancora decisi in quella sede) e la contestazione ex art. 8 sarebbe capziosa al solo fine di evitare la scadenza dei termini prescrizionali, in particolare il comma 11 sarebbe il corollario per l’applicazione dell’art. 94 NOIF non oggetto di contestazione. Ove venisse riconosciuto questo motivo ne deriverebbe la inutilizzabilità degli atti di cui ai due filoni di indagine della Procura Federale n.158 pf 11-12 e 139 pf 13-14. Si eccepisce altresì che la violazione contestata ai calciatori se può costituire materia interessante in sede fallimentare non può avere alcun rilievo sotto l’aspetto disciplinare sportivo; c) viene altresì rappresentato che non possono essere nuovamente giudicati sugli stessi fatti per i quali sono stati già giudicati e assolti i calciatori Giuseppe Benincasa e Francesco Corapi (vedi per Corapi decisione Corte di Giustizia Federale pubbl. su CU 210/13 per Benincasa Commissione Disciplinare Nazionale pubbl. su CU 79/13). d) nel merito viene rappresentato che le cause del dissesto del Catanzaro sono state ben altre rispetto alla sottoscrizione dei contratti dei calciatori, anche perché gli atleti avrebbero in futuro potuto usufruire del Fondo di garanzia ovvero i loro compensi sarebbero stati riconosciuti dalla Società nuova subentrante al Catanzaro e dunque nessun danno avrebbe potuto maturare per il Fallimento. D’altro canto nel momento in cui i giocatori firmarono i nuovi contratti l’ambiente, esaltato per i successi della squadra sul campo, pensava che il futuro del Catanzaro Calcio potesse essere positivo con un rilancio economico e sportivo sicché va escluso che i contratti sottoscritti costituissero atti simulati per danneggiare i creditori; e) per l’asserita violazione del Regolamento Agenti e dell’art. 93 NOIF relativamente ai calciatori Bruno, Di Cuonzo, Lodi, Montella, Mosciaro e Vono si eccepisce l’intervenuta prescrizione. Il dibattimento Ascoltato in via preliminare il difensore del Sig. Aiello il quale ha chiesto la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 9755/50. Sul punto la Procura Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale. Questo Tribunale, ritenuto che non v’è connessione per materia e neppure sotto l’aspetto soggettivo tra i due giudizi, ha rigettato l’istanza e ha invitato le parti alla discussione. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti precisando che la Procura rinuncia preliminarmente per Alessandro Bruno ai capi di imputazione 3 e 4, per Antonio Montella al capo di imputazione 3, per Manolo Mosciaro al capo di imputazione 3, per Alessandro Vono al capo di imputazione 3, per Davide Lodi al capo di imputazione 3, per Stefano Di Cuonzo al capo di imputazione 3, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Pasquale Bove: inibizione per anni 5 (cinque), preclusione e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Antonio Aiello: inibizione per anni 5 (cinque), preclusione e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Filippo Catalano: inibizione per anni 3 (tre) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Francesco Corapi: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Ivano Ciano: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00); - Alessandro Bruno: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00); - Ciro De Franco: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Giuseppe Benincasa: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); - Antonio Montella: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00); - Manolo Mosciaro: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00); - Roberto Mancinelli: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - Alessandro Vono: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Davide Lodi: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Roberto Di Maio: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Stefano Di Cuonzo: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Giovan Giuseppe Di Meglio: squalifica di anni 2 (due) e ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00); - Cataldo Ceravolo: inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Alfonso Faiella: ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Ascoltati i difensori dei Sigg. Corapi, Ciano, Bruno, De Franco, Benincasa, Montella, Mosciaro, Mancinelli, Vono, Lodi, Di Maio, Di Cuonzo, Di Meglio i quali hanno insistito in tutte le eccezioni formulate e hanno chiesto il proscioglimento da ogni imputazione per i propri assistiti. Detti difensori non hanno insistito per l’accoglimento delle richieste istruttorie formulate che di fatto si intendono pertanto rinunciate. I motivi della decisione Preso atto che non si sono costituiti in giudizio i Sigg. Bove, Catalano, Ceravolo e Faiella. In via preliminare va esaminata l’eccezione preliminare formulata dai difensori dei Sigg. Corapi, Ciano, Bruno, De Franco, Benincasa, Montella, Mosciaro, Mancinelli, Vono, Lodi, Di Maio, Di Cuonzo, Di Meglio diretta a sostenere l’intervenuta prescrizione dei capi di imputazione. In effetti questo Tribunale non condivide la tesi della Procura che ha inteso rinviare a giudizio i calciatori per violazione dell’art. 8, 1, 2, 11 comma, CGS. L’art. 8 CGS riporta le violazioni in materia gestionale ed economica, tratta dunque la materia dell’illecito amministrativo che è attinente al comportamento di coloro che gestiscono le Società calcistiche. Nei precedenti di questo Tribunale si è da sempre esclusa l’applicabilità di questo articolo ai calciatori ed ancor di più in questa particolare fattispecie perché la vicenda del Catanzaro Calcio ha dei connotati davvero particolari. Non v’è dubbio che la Società abbia vissuto un difficile cammino dal punto di vista gestionale ed economico che, alla fine, ha portato al Fallimento ma da un esame degli atti è emerso evidente che nel periodo in questione, in coincidenza con i successi sportivi della squadra, si stava smuovendo una parte della città di Catanzaro nel tentativo di risollevare le sorti della Società soprattutto nella prospettiva tutt’altro che impossibile di una promozione e quindi di un passaggio di categoria che avrebbe potuto portare nuovi interessi e nuovi finanziatori. Si conviene peraltro con le tesi dei difensori dei calciatori che sostengono che la sottoscrizione dei nuovi contratti dei calciatori nulla ha a che fare con le cause del dissesto del Catanzaro anche perché nessun danno tali sottoscrizioni hanno provocato al Catanzaro Calcio. Gli atleti avrebbero in futuro, nel caso di fallimento della Società, potuto usufruire del Fondo di garanzia ovvero i loro compensi avrebbero potuto essere riconosciuti dalla Società nuova subentrante al Catanzaro fallito (come sempre succede nel calcio) ed i calciatori non avrebbero avuto ragione di insinuarsi nel passivo del Fallimento. Vi è comunque una ragione fondamentale per la quale l’art. 8 CGS non può essere applicato ai calciatori. Questi ultimi non hanno alcun potere gestionale per poter incidere personalmente. I contratti furono peraltro approvati dalla Lega e dunque le imputazioni relative alla violazione dell’art. 8, 1 e 2 comma, CGS non possono sicuramente essere applicate alla presente fattispecie. Per quanto attiene la violazione dell’art. 8, 11 comma, CGS questa va letta in correlazione a quanto previsto dalle NOIF ma visto che non v’è stata contestazione sotto questo profilo cade dunque anche tale addebito. Venute meno tutte le contestazioni di cui all’art. 8, commi 1, 2 e 11, che avrebbero potuto allungare i termini prescrizionali (ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 CGS) poiché i contratti dei calciatori sono stati sottoscritti per Mosciaro, Vono, Lodi, Di Maio, Di Cuonzo in data 6 maggio 2010 e per Corapi, Ciano, Bruno, De Franco, Benincasa, Montella, Mancinelli e Di Meglio in data 14 maggio 2010, e poiché detti contratti sono stati acquisiti nel procedimento 158 pf 11-12 riunito al precedente procedimento (di tenore analogo) 827 pf 10-11 e considerato che per quest’ultimo procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, punto 1 d, al 30 giugno 2015 risultavano già decorsi i termini prescrizionali ed inoltre visto che anche per il procedimento 158 pf 11-12 sono decorsi i termini prescrizionali al 30 giugno 2016 ne deriva che tutti i calciatori non potranno essere giudicati in virtù del deferimento oggi all’esame. Rilevato che rimangono da valutare le altre posizioni che non risultano invece prescritte trattandosi di situazioni di illecito amministrativo si precisa quanto segue per ognuna di loro: Pasquale Bove: la posizione del Sig. Bove appare piuttosto delicata essendo stato amministratore unico della Società dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009 nonché nello stesso periodo proprietario del 90% delle quote sociali nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010-2011 e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Dai corposi atti del procedimento risulta confermato tutto quanto oggetto del deferimento ed il fatto che il soggetto deferito non abbia ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare tutto quanto dedotto nei suoi confronti suona come conferma di tutto quanto rilevato. Trattasi in sostanza di fatti gravissimi che hanno sicuramente contribuito al dissesto economico-finanziario del Catanzaro, di tal che va accolta, anche per la sua congruità, la richiesta della Procura Federale. Antonio Aiello: anche in questo caso vanno considerate le posizioni in Società del soggetto deferito. Amministratore unico dal 24 agosto 2009 al 17 novembre 2010, nonché nello stesso periodo proprietario del 33% e poi del 75% delle quote sociali sino al giugno 2010, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Tutti i fatti contestati all’Aiello risultano confermati ed è dunque indubbio che abbia contribuito al dissesto economico-finanziario della Società. I capi di imputazione su cui residuano delle perplessità sono quelli attinenti alla sottoscrizione dei contratti con i giocatori intervenuti in un momento storico in cui la squadra andava più che bene sul piano sportivo e la città sembrava intenzionata a sostenerla concretamente nel caso di una promozione. Sulla consapevolezza da parte dell’Aiello di un danno grave e irreparabile che avrebbe potuto provocare la sottoscrizione di detti contratti non v’è alcuna certezza visto che, ove fosse maturata una promozione sul campo, sicuramente si sarebbe concretizzata una diversa situazione nella Società. Si ritiene pertanto di condannare l’Aiello con una pena meno gravosa di quella chiesta dalla Procura Federale. Filippo Catalano: fu procuratore speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento con pieni poteri di rappresentare la Società dinanzi a FIGC e Lega, socio di minoranza dal 29 ottobre 2009 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché membro dell’organo direttivo nella stagione 2010-2011. Dagli atti del procedimento risulta confermata buona parte del deferimento ed il fatto che il soggetto deferito non abbia ritenuto di costituirsi in giudizio per contestare tutto quanto dedotto nei suoi confronti suona anche in questo caso come elemento non favorevole. Trattasi in sostanza di comportamenti che hanno sicuramente contribuito al dissesto economico-finanziario del Catanzaro. I capi di imputazione su cui residuano delle perplessità sono quelli attinenti alla sottoscrizione dei contratti con i giocatori intervenuti in un momento storico in cui la squadra andava più che bene sul piano sportivo e la città sembrava intenzionata a sostenerla concretamente nel caso di una promozione. Sulla consapevolezza da parte del Catalano di un danno grave e irreparabile che avrebbe potuto provocare la sottoscrizione di detti contratti non v’è alcuna certezza visto che, ove fosse maturata una promozione sul campo, sicuramente si sarebbe concretizzata una diversa situazione nella Società. Si ritiene pertanto di condannare il Catalano con una pena meno gravosa di quella chiesta dalla Procura Federale. Cataldo Ceravolo: La violazione contestata dalla Procura Federale appare confermata in atti e la mancata partecipazione del soggetto deferito al presente giudizio suona come implicita conferma dei fatti contestati. Va dunque accolta la sanzione richiesta dalla Procura Federale. Alfonso Faiella: La violazione contestata dalla Procura Federale appare confermata in atti e la mancata partecipazione del soggetto deferito al presente giudizio suona come implicita conferma dei fatti contestati. Va dunque accolta la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - Pasquale Bove: inibizione per anni 5 (cinque), preclusione e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Antonio Aiello: inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Filippo Catalano: inibizione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - Cataldo Ceravolo: inibizione per anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - Alfonso Faiella: ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Proscioglie da ogni imputazione per le ragioni esposte in motivazione i calciatori Francesco Corapi, Ivano Ciano, Alessandro Bruno, Ciro De Franco, Giuseppe Benincasa, Antonio Montella, Manolo Mosciaro, Roberto Mancinelli, Alessandro Vono, Davide Lodi, Roberto Di Maio, Stefano Di Cuonzo, Giovan Giuseppe Di Meglio.
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