FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 10/AA del 20/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROCCHETTI – LO PRESTI – PISANI – PAPI – CARLEVALE – PROIETTI – ASD ACADEMY QUALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 10/AA del 20/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROCCHETTI - LO PRESTI - PISANI - PAPI - CARLEVALE - PROIETTI - ASD ACADEMY QUALCIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 49 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio ROCCHETTI, Antonio LO PRESTI, Bruno PISANI, Lorenzo PAPI, Giovanni CARLEVALE, Gabriele PROIETTI, e della società ASD ACADEMY QUALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta: CLAUDIO ROCCHETTI, Presidente dell’ASD Academy Qualcio Roma nella decorsa stagione sportiva, per essere stato l’ideatore della condotta gravemente scorretta contestata al tesserato Papi Lorenzo, inducendolo in tal senso al comportamento sopra descritto e per aver materialmente provveduto, insieme al sig. Lo Presti, alla falsificazione del tesserino consegnato al direttore di gara, nonché per avere contribuito, anche tramite la falsificazione dei tesserini consegnati al direttore di gara, in concorso materiale con i tesserati Antonio Lo Presti, Gabriele Proietti, Bruno Pisani e Giovanni Carlevale alla realizzazione di tale condotta come sopra descritta, in violazione dell’articolo 1 bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti; ANTONIO LO PRESTI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Academy Qualcio Roma, dove svolgeva la funzione di allenatore della squadra giovanissimi 2000, perché, in occasione della gara del 26.4.15 tra Academy Qualcio e Cavese 1919, giovanissimi provinciali, dove compariva in distinta in qualità di massaggiatore, ha schierato la formazione pienamente consapevole della circostanza che al posto del tesserato Serangeli indicato effettivamente in distinta giocava il tesserato Papi che non avrebbe potuto parteciparvi per ragioni di età, nonché per essere stato, in concorso con il Presidente Rocchetti l’ideatore materiale di tale condotta, anche attraverso la falsificazione del tesserino del Serangeli e per avere contribuito, in concorso materiale - oltre che con il suddetto Rocchetti - con i tesserati Pisani, Proietti e Carlevale alla realizzazione della condotta scorretta, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6 del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti; BRUNO PISANI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Academy Qualcio Roma come Dirigente, perché in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra nella partita del 26.4.15 tra Academy Qualcio e Cavese 1919, valevole per il campionato giovanissimi provinciali, ha sottoscritto la distinta ufficiale di gara nella quale figurava come calciatore n. 11 il tesserato Giovanni Serangeli che non ha preso parte alla partita, sostituito invece dal tesserato Papi Lorenzo - classe 1998, e per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Carlevale e Proietti, alla realizzazione di tale condotta come sopra descritta, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti e dell’articolo 61, comma 1 delle NOIF recante: ‘ adempimenti preliminari alla gara’; LORENZO PAPI, tesserato nella decorsa stagione sportiva per l’ASD Academy Qualcio Roma, nato nel 1998, per avere partecipato come calciatore alla gara ASD Academy Qualcio Roma – ASD Cavese 1919, disputata il 26.4.15 e valevole per il campionato giovanissimi provinciali al posto del tesserato Serangeli Giovanni, classe 2000, inserito in distinta, alla gara sopra menzionata, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti; GIOVANNI CARLEVALE, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Academy Qualcio Roma in qualità di dirigente, inserito nella distinta ufficiale della gara Academy Qualcio – Cavese 1919 del 26.4.15, valevole per la categoria giovanissimi provinciali in qualità di dirigente addetto all’arbitro, per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Pisani e Proietti, alla realizzazione della condotta scorretta posta in essere dal tesserato Papi come sopra descritta, in violazione dell’articolo 1bis, commi 1 e 10, comma 6, del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti; GABRIELE PROIETTI, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’ASD Academy Qualcio Roma in qualità di dirigente e, nella corrente stagione sportiva con la Società SS Lupa Castelli Roma in qualità di calciatore, inserito nella distinta ufficiale della gara Academy Qualcio – Cavese 1919 del 26.4.15, valevole per la categoria giovanissimi provinciali, in qualità di allenatore, per avere contribuito, in concorso materiale con i tesserati Rocchetti, Lo Presti, Carlevale e Pisani, alla realizzazione della condotta scorretta posta in essere dal tesserato Papi come sopra descritta, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1 e 10, comma 6 del CGS e dei principi di lealtà, onestà, probità ivi contenuti; ASD ACADEMY QUALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Claudio ROCCHETTI, Antonio LO PRESTI, Bruno PISANI, Lorenzo PAPI, Giovanni CARLEVALE, Gabriele PROIETTI, e dalla società ASD ACADEMY QUALCIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 14 di inibizione per il Sig. Claudio ROCCHETTI, mesi 10 di inibizione per il Sig. Antonio LO PRESTI, mesi 9 di inibizione per il Sig. Bruno PISANI, mesi 2 di inibizione per il Sig. Giovanni CARLEVALE, mesi 1 e giorni 10 di squalifica per il Sig. Gabriele PROIETTI, mesi 1 di squalifica per il Sig. Lorenzo PAPI e euro 700,00 di ammenda per la società ASD ACADEMY QUALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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