FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/AA del 27/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORREGIARI – MAIO – PERCASSI – PUZZOLO – SEMPRINI – SIDELLA – ATALANTA – VIRTUS LANCIANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 18/AA del 27/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORREGIARI - MAIO - PERCASSI - PUZZOLO - SEMPRINI - SIDELLA - ATALANTA - VIRTUS LANCIANO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sigg.ri Augusto CORREGGIARI, Guglielmo MAIO, Luca PERCASSI, Vanni PUZZOLO, Marco SEMPRINI, Vito SIDELLA e delle società ATALANTA CALCIO BERGAMASCA S.p.A. e S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: AUGUSTO CORREGGIARI, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché delll’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 31.8.2011 tra il calciatore Matteo Brighi e la Società Atalanta Bergamasca Calcio, dalla quale aveva ricevuto mandato in data 31.8.2011; GUGLIELMO MAIO, all’epoca dei fatti vice presidente ed amministratore delegato con poteri di rappresentanza della società S.S. Virtus Lanciano 1924, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1, comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, comma 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell'opera dell’agente sig. Vanni Puzzolo, senza il conferimento di mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., per la stipula dei contratti tra la società dallo stesso rappresentata ed il sig. Luigi Antonioli dei 24.07.2009 e 28.05.2011, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il medesimo agente di fatto assisteva anche il calciatore appena citato nell'ambito della conclusione dei medesimi contratti; LUCA PERCASSI, all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Augusto Correggiari, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato con il calciatore Matteo Brighi in data 31.8.2011; VANNI PUZZOLO, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), degli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto di fatto la propria opera professionale in favore del calciatore Piangerelli Luigi, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra il citato calciatore e il Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, rappresentando al contempo di fatto anche la predetta società, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), degli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto di fatto la propria opera professionale in favore del calciatore Paolo Antonioli, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione dei contratti tra il citato calciatore ed il Lanciano dei 24.7.2009 e 28.05.2010, rappresentando al contempo di fatto anche la predetta società, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto di fatto la propria opera professionale in favore del calciatore Paolo Antonioli, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. del 28.08.2011; in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall’08.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato socio della Planet Football s.r.l., per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima società per il restante 50% del capitale sociale; tale società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente; MARCO SEMPRINI, all’epoca dei fatti segretario generale con poteri di rappresentanza della società A.C. Cesena S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Vanni Puzzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto tra la società dallo stesso rappresentata ed il sig. Piangerelli Luigi del 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il calciatore appena citato, così determinando una situazione di conflitto di interessi; VITO SIDELLA, agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C. a partire dal 25 ottobre 2010, in violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.) in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, e dall’art. 5, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver di fatto prestato attività di agente in favore del calciatore Antimo Iunco, in assenza del possesso della licenza, in occasione della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Cittadella del 31.8.2009, nonchè in occasione della conclusione del contratto tra il medesimo atleta e la società Torino del 14.7.2010; in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), nonché degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore della società Spezia in forza di mandato ritualmente conferitogli, con validità dal 29.7.2011 al 30.08.2011, rappresentando di fatto anche il sig. Antimo Iunco nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la società Spezia del 3.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.) dell’art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 3.8.2011 tra il calciatore Antimo Iunco e la Società Spezia, dalla quale aveva ricevuto mandato in data 29.7.2011; in violazione dell’art.1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.) e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato attività di agente in favore del sig. Massimo Zenildo Zappino, nonostante non avesse conseguito la licenza, in occasione dei contratti tra tale calciatore ed il Taranto del 9.7.2009 e con la società Como del 14.9.2009; ATALANTA BC, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., (all’epoca dei fatti art. 4, comma 1, del C.G.S.) per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza; VIRTUS LANCIANO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., (all’epoca dei fatti art. 4, comma 1, del C.G.S.) per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Augusto CORREGGIARI, Guglielmo MAIO, Luca PERCASSI, in proprio e nell’interesse della società ATALANTA CALCIO BERGAMASCA, Vanni PUZZOLO, Marco SEMPRINI, Vito SIDELLA e dal Sig. Luca Leone, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19, lettera h) del C.G.S. per il Sig. Augusto CORREGGIARI, ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Guglielmo MAIO, ammenda di € 5.000,00 per il Sig. Luca PERCASSI, 60 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. Vanni PUZZOLO, 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. Marco SEMPRINI, 40 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. Vito SIDELLA, di € 5.000,00 di ammenda per la società ATALANTA CALCIO BERGAMASCA e di € 5.000,00 di ammenda per la società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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