FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 20/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRARI TRECATE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 20/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRARI TRECATE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 920 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE, avente ad oggetto la seguente condotta: LORENZO FERRARI TRECATE, all’epoca dei fatti Segretario della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S, per aver formato, in concorso con Mascherpa Simone e Mascherpa Claudio, un verbale di assemblea dei soci della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921 attestando la presenza di tutti i soci, nella realtà assenti, e la loro unanime votazione a favore di Mascherpa Simone quale nuovo Presidente della predetta associazione sportiva in luogo del dimissionario Mascherpa Claudio. Fatto accaduto in Vigevano il giorno 11.08.2015 e per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S, per aver trasmesso al C.R. Lombardia L.N.D.-F.I.G.C., il modulo di autocertificazione N.O.I.F. sull’organigramma della F.C.D. CALCIO VIGEVANO 1921, recante le firme apocrife di Mascherpa Simone e del socio Turolla Renzo. Fatto accaduto in Vigevano il giorno 08.09.2015; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo FERRARI TRECATE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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