FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATERA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 22/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATERA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 138 pf 15/16 adottato nei confronti della società MATERA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: MATERA CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Vincenzo DI TRIA, proprio presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, per aver, in violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2012 (punto 14-Allenatori) stagione sportiva 2012/2013, pattuito con il sig. DI CORATO Domenico, per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato Serie D, un accordo economico pari a Euro 15.000,00 superiore al massimale di Euro 10.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio LEONI, soggetto munito di formale procura speciale, nell’interesse della società MATERA CALCIO S.R.L.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.200,00 di ammenda per la società MATERA CALCIO S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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