FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/AA del 04/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEDERSOLI – PORDENONE CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 2/AA del 04/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEDERSOLI - PORDENONE CALCIO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALEX PEDERSOLI, e della società PORDENONE CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: ALEX PEDERSOLI, calciatore tesserato per la Soc. Pordenone Calcio S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese in conferenza stampa post gara Pavia-Pordenone del 30.4.2016 e riportate sia dai Siti Web: “Gruppo Facebook SIAMO TUTTI ALLENATORI”, WWW.TUTTOLEGAPRO.COM, oltre che dal quotidiano “LA PROVINCIA PAVESE” in date 30.4.2016 e 1.5.2016, pubblicamente leso la reputazione e l’onore del Sig. Massimo Londrosi, direttore sportivo iscritto all’Elenco speciale dei Direttori Sportivi della FIGC; PORDENONE CALCIO S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ALEX PEDERSOLI e dal Sig. Mauro Lovisa, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società PORDENONE CALCIO S.R.L.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Alex PEDERSOLI e di € 500,00 di ammenda per la società PORDENONE CALCIO S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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