FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 3/AA del 05/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MONTERVINO – GENCHI – TARANTO FC 1927
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 3/AA del 05/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MONTERVINO - GENCHI - TARANTO FC 1927
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 822 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Francesco MONTERVINO, Giuseppe GENCHI, e della società TARANTO F.C. 1927 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco MONTERVINO, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società F.C. Taranto 1927, per aver, in violazione dell’art. 12 comma 8 del C.G.S. sottostato, al temine della gara Virtus Francavilla Calcio –Taranto F.C. 1927 disputata in data 24/01/16 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” in Francavilla Fontana (BR), valevole per il Campionato Nazionale Serie D – Girone H stagione sportiva 2015-16 e dopo aver raggiunto unitamente al Capitano della squadra, Sig. Giuseppe Genchi, e all’Allenatore, Sig. Salvatore Campilongo, la zona del terreno di gioco posta nelle immediate vicinanze del settore del sopradetto stadio occupato dai tifosi tarantini, ad una plateale manifestazione di protesta inscenata da questi ultimi a motivo della sconfitta subita dal Taranto F.C. 1927 a conclusione del menzionato incontro, protesta che, nel caso di specie, per le sue modalità di svolgimento e per i suoi contenuti si appalesa essere stata tale da aver concretato e costituito una vera e propria forma di intimidazione, nonché, da aver determinato offesa e insulto per la persona oltre che violato la dignità umana; Giuseppe GENCHI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Taranto 1927, per aver, in violazione dell’art. 12 comma 8 del C.G.S. sottostato, al termine della gara Virtus Francavilla Calcio –Taranto F.C. 1927 disputata in data 24/01/16 presso lo stadio “Giovanni Paolo II” in Francavilla Fontana (BR) , valevole per il Campionato Nazionale Serie D – Girone H stagione sportiva 2015 – 16, e dopo aver raggiunto unitamente al Direttore Sportivo (Sig. Montervino) e all’Allenatore (Sig. Campilongo) la zona del terreno di gioco posta nelle immediate vicinanze del settore del sopradetto stadio occupato dai tifosi tarantini, ad una plateale manifestazione di protesta inscenata da questi ultimi a motivo della sconfitta subita dal Taranto F.C. 1927 a conclusione del menzionato incontro, protesta che, nel caso di specie, per le sue modalità di svolgimento e per i suoi contenuti si appalesa essere stata tale da aver concretato e costituito una vera e propria forma di intimidazione, nonché, da aver, determinato offesa e insulto per la persona oltre che violato la dignità umana; TARANTO F.C. 1927 S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti ascrivibili ai sopraindicati tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MONTERVINO, dal Sig. Giuseppe GENCHI e dalla Sig.ra Elisabetta ZELATORE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione per il Sig. Francesco MONTERVINO, 1 giornata di squalifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, per il Sig. Giuseppe GENCHI e € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società TARANTO F.C. 1927; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.