FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 6/AA del 08/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LEONARDO BENELLE, ANDREA D’AMICO, FRANCESCO DELI, ADRIANO GALLIANI, STEFANO GUERCINI, GIULIO MULAS, LUCA PASQUALIN, ENRICO PREZIOSI, MATTEO ROGGI, società GENOA CFC S.P.A. e A.C. MILAN S.P.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 6/AA del 08/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LEONARDO BENELLE, ANDREA D’AMICO, FRANCESCO DELI, ADRIANO GALLIANI, STEFANO GUERCINI, GIULIO MULAS, LUCA PASQUALIN, ENRICO PREZIOSI, MATTEO ROGGI, società GENOA CFC S.P.A. e A.C. MILAN S.P.A.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri LEONARDO BENELLE, ANDREA D’AMICO, FRANCESCO DELI, ADRIANO GALLIANI, STEFANO GUERCINI, GIULIO MULAS, LUCA PASQUALIN, ENRICO PREZIOSI, MATTEO ROGGI, e delle società GENOA CFC S.P.A. e A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: LEONARDO BENELLE, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Baccolo Pietro in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Parma F.C. dell'11.7.2013; ANDREA D’AMICO, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Rodney Strasser in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società A.C. Milan S.p.A. del 19.7.2010; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Rodney Strasser nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 19.7.2011, nonostante tale società fosse assistita nell'ambito del medesimo accordo, in virtù di formale mandato conferito, dall'agente sig. Luca Pasqualin; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Rodney Strasser in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Genoa Criket & Football Club S.p.A. del 19.7.2010; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Rodney Strasser nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la U.S. Lecce S.p.A. del 19.7.2011, nonostante tale società fosse assistita nell'ambito del medesimo accordo, in virtù di formale mandato conferito, dall'agente sig. Luca Pasqualin; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Rodney Strasser nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma F.C. S.p.A. del 25.1.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 20.1.2013 al 31.1.2013; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Rodney Strasser nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 26.7.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 19.7.2013 al 31.8.2013; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Rodney Strasser in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Reggina Calcio S.p.A. del 21.8.2013; FRANCESCO DELI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Parma F.C. S.p.A., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Stefano Guercini senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 23.7.2014 con la società Parma F.C. S.p.A.; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Stefano Guercini senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto del 22.7.2014 con la società Paganese Calcio 1926 s.r.l.; ADRIANO GALLIANI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. MILAN S.p.A, per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, conferendo allo stesso formale mandato con validità dal 30.8.2011 al 31.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il sig. Antonio Nocerino, in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C. Milan S.p.A. del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Alessandro Moggi, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore sig. Antonio Nocerino in data 31.8.2011; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Luca Pasqualin, in forza di formale mandato conferito, mentre il sig. Andrea D'Amico prestava la propria attività di agente in favore del sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la A.C. Milan S.p.A. e l'appena citato calciatore del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Lucci, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il sig. Alessandro Lelli, che del sig. Lucci era "collaboratore" secondo quanto riferito dal sig. Djamel Eddine Mesbah, prestavano la propria attività di agente in favore di tale calciatore, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la A.C. Milan S.p.A. e l'appena citato atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Alessandro Lucci, agente di calciatori al quale la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore sig. Djamel Eddine Mesbah in data 18.1.2012; STEFANO GUERCINI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Francesco Deli in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Parma F.C. S.p.A. del 23.7.2014; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Francesco Deli in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Paganese Calcio 1926 s.r.l. del 22.7.2014; GIULIO MULAS, all'epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la A.C. Siena S.p.A. e la Parma F.C. S.p.A., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Matteo Roggi senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto dell'1.9.2013 con la società Parma F.C. S.p.A.; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Matteo Roggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il la Parma F.C. S.p.A. in data 19.6.2014; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 22, comma 4, del Regolamento agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Matteo Roggi, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il la A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l. in data 28.7.2014; LUCA PASQUALIN, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della A.C. Milan S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Rodney Strasser del 19.7.2011, nonostante tale calciatore fosse assistita nell'ambito del medesimo accordo, in assenza di formale mandato conferito, dall'agente sig. Andrea D'Amico; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato in forza di formale mandato conferito gli interessi della U.S. Lecce S.p.A. nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale società ed il sig. Rodney Strasser del 19.7.2011, nonostante tale calciatore fosse assistito nell'ambito del medesimo accordo, in assenza di formale mandato conferito, dall'agente sig. Andrea D'Amico; il sig. Andrea D'Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti, sono entrambi soci della P.D.P. s.r.l., società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 5.8.2010 tra il sig. Sebastian Giovinco e la Parma F.C. S.p.A., società dalla quale aveva ricevuto mandato; ENRICO PREZIOSI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Andrea D'Amico, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il sig. Rodney Strasser nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la Genoa Cricket & Football Club S.p.A. del 26.7.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; MATTEO ROGGI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), artt. 16, comma 1, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver prestato la propria opera quale agente di calciatori in favore del sig. Giulio Mulas in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la società Parma F.C. S.p.A. dell'1.9.2013; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.6.2014 tra la Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Mulas Giulio, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), art. 19, comma 2, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 28.7.2014 tra la A.C. Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l. ed il sig. Mulas Giulio, calciatore dal quale aveva ricevuto mandato; GENOA CFC, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Enrico Preziosi; AC MILAN, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Adriano Galliani; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sigg.ri LEONARDO BENELLE, ANDREA D’AMICO, FRANCESCO DELI, ADRIANO GALLIANI, STEFANO GUERCINI, GIULIO MULAS, LUCA PASQUALIN, ENRICO PREZIOSI, MATTEO ROGGI, e dalle società GENOA CFC S.P.A. e A.C. MILAN S.P.A. in nome dei relativi rappresentanti legali pro tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. LEONARDO BENELLE, € 22.000,00 di ammenda per il Sig. ANDREA D’AMICO, 2 gare di squalifica per il Sig. FRANCESCO DELI, € 20.000,00 di ammenda per il Sig. ADRIANO GALLIANI, 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. STEFANO GUERCINI, 2 gare di squalifica per il Sig. GIULIO MULAS, € 10.000,00 di ammenda per il Sig. LUCA PASQUALIN, € 5.000,00 di ammenda per il Sig. ENRICO PREZIOSI, 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. MATTEO ROGGI, € 5.000,00 di ammenda per la società GENOA CFC S.P.A. e € 10.000,00 di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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