FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 7/AA del 15/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHELFI – FASSONE – FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 7/AA del 15/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHELFI - FASSONE - FC INTERNAZIONALE MILANO SPA Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Rinaldo GHELFI, Marco FASSONE, e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Rinaldo GHELFI, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. Internazionale Milano S.p.A.: 1) per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. plusvalenze fittizie in relazione alla cessione alla società Parma FC S.p.A. dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle reali dell’esercizio 2011/2012 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci; 2) per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. i diritti alle prestazioni dei calciatori Joel Obi e Eloge Koffi Yao Guy ad un valore abnorme che andava svalutato secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti nell’esercizio 2012/2013 della società FC Internazionale Milano S.p.A.; 3) per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Lorenzo Crisetig, Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Diego Mella e Jacopo Galimberti, in data 23 gennaio 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2011/2012 della società FC Internazionale Milano S.p.A.; Marco FASSONE, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società FC Internazionale S.p.A., per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy, in data 19 giugno 2014 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2013/2014 della società FC Internazionale Milano S.p.A.; F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Rinaldo GHELFI e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Marco FASSONE; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rinaldo GHELFI, dal Sig. Marco FASSONE e dal Sig. Michael WILLIAMSON, in qualità di Corporate Director, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Rinaldo GHELFI, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda, per il Sig. Marco FASSONE e di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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