FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 9/AA del 15/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCHIANO – SSCD FRATTESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 9/AA del 15/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCHIANO - SSCD FRATTESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO SCHIANO e della società SSCD FRATTESE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: ANTONIO SCHIANO, all’epoca dei fatti Presidente della SSCD FRATTESE S.R.L.: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto la “domanda autocertificata di iscrizione” precompilata dal Sig. D.D. al fine di poter ottenere l’ammissione a un corso regionale per dirigenti sportivi, organizzato dal C.R. Campania, così asseverando, falsamente, la circostanza che il dichiarante avesse svolto l’attività di “Collaboratore Organizzativo” presso la ridetta Società dall’1.09.2014 e autorizzando l’addebito del costo di iscrizione al corso sul conto della Società; SSCD FRATTESE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANTONIO SCHIANO per proprio conto e nell’interesse della società SSCD FRATTESE S.R.L. in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. ANTONIO SCHIANO e di € 3.000,00 di ammenda per la società SSCD FRATTESE S.R.L.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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