FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 25/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMPILONGO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 25/AA del 28/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMPILONGO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 822 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAMPILONGO, avente ad oggetto la seguente condotta: SALVATORE CAMPILONGO, all’epoca dei fatti Allenatore della prima squadra della società F.C. Taranto 1927, per aver, in violazione dell’art. 12, comma 8 del C.G.S., sottostato, al termine della gara Virtus Francavilla Calcio – F.C. Taranto 1927 disputata in data 24.01.2016, e dopo aver raggiunto unitamente al Capitano della squadra, Sig. Giuseppe Genchi e al Direttore Sportivo della Società, Sig. Francesco Montervino, la zona del terreno di gioco posta nelle immediate vicinanze del settore del sopradetto stadio occupato dai tifosi tarantini, ad una plateale manifestazione di protesta inscenata da questi ultimi a motivo della sconfitta subita dal F.C. Taranto 1927 a conclusione del menzionato incontro, protesta che, nel caso di specie, per le sue modalità di svolgimento (appena terminata la gara e, quindi, come a voler, da un lato, sottoporre la squadra, a motivo della sconfitta subita, ad una immediata reprimenda sul campo e, dall’altro lato, contestualmente, sollecitare la stessa a fare pubblica ammenda per quanto accaduto) e per i suoi contenuti (insistita richiesta di dimissioni della guida tecnica della squadra, nonché, propalazione di reiterati insulti accompagnati da sputi e dallo “invito” di fare consegna delle maglie da gioco) si appalesa essere stata tale da aver concretato e costituito una vera e propria forma di intimidazione, nonché, da aver, determinato offesa e insulto per la persona oltre che violato la dignità umana; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore CAMPILONGO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica per il Sig. Salvatore CAMPILONGO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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