FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/AA del 28/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROGGI – BELINGHIERI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 27/AA del 28/07/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROGGI - BELINGHIERI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 622 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sigg.ri MORENO ROGGI e LUCA BELINGHERI, avente ad oggetto la seguente condotta: MORENO ROGGI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., per le seguenti violazioni: - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del sig. Masini Simone nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A. del 25.7.2010, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata società, in virtù di mandato ritualmente conferito, e ricevendo da quest'ultima il compenso per l'attività prestata; - art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 25.7.2010 tra il calciatore sig. Simone Masini e la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., dalla quale aveva ricevuto mandato; LUCA BELINGHERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 13, comma 1, e 15, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Parretti Giorgio, in forza di formale mandato rilasciato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., in assenza di mandato formalmente conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e società del 19.3.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; lo stesso agente, poi, riceveva dalla Ascoli Calcio 1898 S.p.A. il compenso per l'attività prestata in favore della società, nonchè anche per quella svolta in favore del calciatore, con bonifici dei 7.10.2011, 30.11.2011 e 17.2.2012; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MORENO ROGGI e dal Sig. LUCA BELINGHERI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ex art. 19 lettera h) del C.G.S. per il Sig. MORENO ROGGI e € 6.000,00 di ammenda per il Sig. LUCA BELINGHERI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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