FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 28/AA del 29/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRO – PERRECA – RECALE 2002 CAMORANI
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 28/AA del 29/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRO - PERRECA - RECALE 2002 CAMORANI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1002 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco FERRO, Nunzio PERRECA e della società RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. RECALE 2002), avente ad oggetto la seguente condotta: FERRO FRANCO, all’epoca dei fatti Presidente della società RECALE 2002 A. CAMORANI, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 39 delle N.O.I.F. e all’art. 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Raffaele Delli Curti e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di 4 gare del Campionato Regionale Allievi “B” Campania s.s. 2014/15; PERRECA NUNZIO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società RECALE 2002 A. CAMORANI, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’ art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., all’art. 39 delle N.O.I.F. e all’art. 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 4 gare del Campionato Regionale Allievi “B” Campania s.s. 2014/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Raffaele Delli Curti, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse a 4 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. RECALE 2002), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ai Sig.ri Franco FERRO, Nunzio PERRECA; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FERRO, nell’interesse proprio e della società RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. RECALE 2002), in qualità di legale rappresentante e dal Sig. Nunzio PERRECA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 anno di inibizione per il Sig Franco FERRO, di 1 anno di inibizione per il Sig. Nunzio PERRECA, di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza e di € 500,00 di ammenda per la società RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. RECALE 2002); si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.