FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 29/AA del 29/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARTEI – S S SIGNA 1914

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 29/AA del 29/07/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARTEI - S S SIGNA 1914 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luigi CARTEI e della società S.S. SIGNA 1914 A.D., avente ad oggetto la seguente condotta: LUIGI CARTEI, in qualità di Direttore Sportivo della società S.S. SIGNA1914 A.D., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per aver tesserato il calciatore Any Akuma Destiny, omettendo qualsivoglia controllo sulla firma del cartellino e sulla posizione di tesseramento del medesimo, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità; S.S. SIGNA 1914 A.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio tesserato; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CARTEI e dal Sig. Giampiero MORANDI nell’interesse della società S.S. SIGNA 1914 A.D., in qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Luigi CARTEI e di € 400,00 di ammenda per la società S.S. SIGNA 1914 A.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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