FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BACCOLO-FERRERO – SAMPDORIA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 33/AA del 01/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BACCOLO-FERRERO - SAMPDORIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Pietro BACCOLO, Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: PIETRO BACCOLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società PARMA F.C. S.P.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Leonardo BENELLE senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto dell'11.7.2013 con la società PARMA F.C. S.P.A.; MASSIMO FERRERO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.C. SAMPDORIA S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Bruno CARPEGGIANI, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto di anche il Sig. Marco MARCHIONNI nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la U.C. SAMPDORIA S.P.A. del 27.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro LUCCI, in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestavano la propria attività di agente in favore del sig. Djamel Eddine MESBAH, in assenza di formale mandato, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la U.C. SAMPDORIA S.P.A. e l'appena citato calciatore dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; U.C. SAMPDORIA S.P.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo FERRERO; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Pietro BACCOLO, Massimo FERRERO e Massimo IENCA, in qualità di Segretario Generale munito di apposita delega, nell’interesse della società U.C. SAMPDORIA S.P.A; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Pietro BACCOLO, di € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Massimo FERRERO e di € 6.000,00 di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.