FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE ROBERTIS – SERANTONI – TEMPERA – CALVARI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 37/AA del 08/08/2016– Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE ROBERTIS - SERANTONI - TEMPERA - CALVARI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 769 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Manlio DE ROBERTIS, Jacopo SERANTONI, Sandro TEMPERA, Guido CALVARI e della società FUTSAL COBA avente ad oggetto la seguente condotta: MANLIO DE ROBERTIS, Legale Rappresentante della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SERANTONI Jacopo e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso giocatore nel corso di due gare della Super Coppa Marche e di 10 gare del Campionato Regionale Marche Calcio a 5 serie C1, gare svoltesi dal 5.9.2015 al 17.10.2015, come risulta dalle allegate distinte ufficiali di gara e quando il giocatore non era ancora tesserato per la FUTSAL COBA; JACOPO SERANTONI, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato a 12 gare ufficiali (2 di Super Coppa Marche e 10 di Campionato) nell’interesse della Società FUTSAL COBA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; SANDRO TEMPERA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n . 7 (sette) distinte di gara (6 di Campionato e 1 della Super Coppa Marche) con le quali dichiarava la regolare posizione di tesseramento dei giocatori che partecipavano alle partite del Campionato Regionale Marche calcio a 5 serie C1, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore SERANTONI Jacopo; GUIDO CALVARI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società FUTSAL COBA, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, pere aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva n. 5 (cinque) distinte di gara (4 di Campionato e 1 della Super Coppa Marche) con le quali dichiarava la regolare posizione di tesseramento dei giocatori che partecipavano alle partite del Campionato Regionale Marche calcio a 5 serie C 1, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore SERANTONI Jacopo; FUTSAL COBA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in quanto società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i soggetti avvisati Signori DE ROBERTIS Manlio (Legale Rappresentante della Società), TEMPERA Sandro e CALVARI Guido, (Dirigenti Accompagnatori Ufficiali) e SERANTONI Jacopo, (giocatore). vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sigg.ri Jacopo SERANTONI, Sandro TEMPERA, Guido CALVARI e Manlio DE ROBERTIS, in proprio e nell’interesse della società FUTSAL COBA in qualità di legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Manlio DE ROBERTIS, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel corrente campionato per il Sig. Jacopo SERANTONI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Sandro TEMPERA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Guido CALVARI e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato Regionale di Calcio a 5 serie C1 e € 200,00 di ammenda per la società FUTSAL COBA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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